Il geie (gruppo europeo di interesse economico)



Con reg. CEE del 25 luglio 1985, n. 2137 è stata istituita la figura del gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Il GEIE prende vita in conseguenza della stipulazione di un contratto tipico di diritto comunitario.

Il contratto costitutivo del GEIE e tutte le sue modificazioni richiedono la forma scritta a pena di nullità. E' quindi necessario l'intervento del notaio per l'autenticazione delle firme apposte in calce alla scrittura privata necessaria per l'iscrizione e per i conferimenti immobiliari. L'iscrizione e il deposito dell'atto deve essere effettuato, a cura degli amministratori, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Il notaio è esonerato dall'obbligo del deposito. Con l'iscrizione il gruppo acquista la capacità giuridica, di agire, nonchè la capacità processuale attiva e passiva.

Il Gruppo è caratterizzato dal fatto che può anche non perseguire indispensabilmente fini lucrativi, tendendo piuttosto all'agevolazione o allo sviluppo dell'attività economica dei propri membri. La figura pare vicina a quella del consorzio.

Componenti del GEIE possono essere sia società, sia enti giuridici di diritto pubblico e privato, sia persone fisiche, purchè svolgano un'attività economica collegata a quella del gruppo ed abbiano la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale in un paese della Comunità. E' necessario inoltre che almeno 2 soggetti appartengano a Paesi diversi della CEE. Il gruppo è sottoposto alla legge dello Stato in cui ha fissato la propria sede.

Pur non essendo il GEIE destinato necessariamente a produrre lucro, tale finalità non risulta comunque esclusa, tanto è vero che possono essere previsti i criteri di ripartizione dei guadagni (art. 21 reg. CEE ).

Il GEIE ha (art. 1 reg.CEE) comunque "la capacità a proprio nome di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio a decorrere dalla iscrizione prevista all'art. 6 ". C iò non esclude che, ai sensi dell'art. 24 del Reg. "I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo". La legge nazionale determina la conseguenza di tale responsabilità. Essa permane anche per il socio che cessa di far parte del GEIE per le sole obbligazioni pregresse (art. 34 reg.CEE).

L'art. 21 , norma che prevede la possibile ripartizione degli eventuali utili e il ripianamento delle perdite, non fa riferimento a conferimenti dei soci e quindi ad un patrimonio del GEIE.

Questo potrebbe suscitare, alla stregua dei noti criteri, l'interrogativo circa la consistenza soggettiva del GEIE: sembrerebbe infatti non esservi alcuno degli elementi dai quali desumersi una qualche forma di autonomia patrimoniale. Da un lato viene infatti disposta la responsabilità dei componenenti per le obbligazioni del GEIE, dall'altro non sembrerebbe esservi alcun limite in ordine alle azioni dei creditori del singolo componente del GEIE sui beni conferiti in quest'ultimo.

Sarebbe tuttavia affrettato trarre conclusioni dalla normativa che, nella misura in cui fa riferimento al sistema giuridico di ciascun paese della Comunità appare non tanto porre concrete prescrizioni, quanto orientamenti intesi a fornire un sistema inteso come semplice "quadro".

Relativamente ai poteri di rappresentanza, l'Amministratore, o gli amministratori, rappresentano il Gruppo nei confronti dei terzi. Non sono opponibili ai terzi le limitazioni di rappresentanza anche se pubblicate. L'amministratore che agisce per il gruppo lo impegna anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo, a meno che il gruppo non provi che il terzo sapeva o poteva sapere, senza che la sola pubblicazione dell'atto costituisca tale prova.

In considerazione dei dati normativi di cui sopra può dunque dirsi il GEIE soggetto autonomo? Secondo un'opinione (Cass. Civ. Sez. I, 5123/91 ) il gruppo non sarebbe configurabile come un soggetto giuridico o un centro autonomo d'interessi rispetto alle società collegate.

Tuttavia si noti che il GEIE può fallire ai sensi dell'art.9 D. Lgs. 23 luglio 1991, n.240, qualora eserciti attività commerciale: in questo caso viene espressamente stabilito che i membri illimitatamente responsabili siano assoggettati alla disciplina della legge fallimentare.

Prassi collegate

  • Quesito n. 1136-2014/I, Trasformazione di geie in consorzio o in società di capitali
  • Quesito n. 242-2015/I, Recesso dal G.E.I.E., efficacia e scioglimento
  • Guida al GEIE - Commissione europea

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il geie (gruppo europeo di interesse economico)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti