Società start up innovative


Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) viene definita start-up innovativa la società che, indipendentemente dalla sua forma giuridica (tuttavia riconducibile a quella di una società di capitali ovvero di una cooperativa di diritto italiano oppure Societas Europaea) che abbia residenza tributaria in Italia e le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si può dunque trattare di società a responsabilità limitata (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società cooperative per azioni o a responsabilità limitata. Al riguardo si consideri come, ai sensi dell'art.1 del DM Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016, la forma dell'atto costitutivo deve obbligatoriamente essere digitale, ma anche senza l'assistenza notarile. A tal riguardo il Consiglio nazionale del notariato aveva proposto ricorso, instando per l'annullamento del predetto provvedimento del MiSE (attuativo dell’art. 4 comma 10bis del decreto legge 24 gennaio 2015 n.3), secondo il quale, per l'appunto in deroga a quanto previsto dall’art. 2463 cod. civ., i contratti per la costituzione di Startup Innovative in forma di S.r.l. possono essere redatti in forma elettronica e firmati solo con firma digitale, senza che sia necessaria per la loro validità l’autentica di sottoscrizione notarile. Il TAR Lazio ha tuttavia bocciato tale ricorso, confermando la legittimità della normativa (cfr. TAR Lazio, Sez. III ter, sent. n. 10004/2017).

Allo scopo di poter essere qualificata come start-up la società deve possedere alcuni requisiti indefettibili. Ulteriori requisiti invece sono previsti in via alternativa l'uno rispetto all'altro.
1) Quanto ai primi, la start up innovativa è connotata dai seguenti elementi:
a) la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
b) la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi;
c) come già riferito, deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) il valore complessivo della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
e) non deve distribuire o aver distribuito utili;
f) occorre che abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non deve essere la risultanza di un'operazione straordinaria, quale una fusione, una scissione societaria ovvero l'esito di uno spin off, sotto qualunque forma si presenti (es.: cessione di azienda o di ramo di azienda).
2) Quanto ai secondi, la start-up deve, in via alternativa:
a) sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione (escluse le spese per l'acquisto o la locazione di beni immobili);;
b) oppure impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
c) ovvero essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

E' anche possibile che le società già costituite, siano considerate start-up innovative. A tal scopo esse devono presentare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge, un'autocertificazione del legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti di legge di cui sopra. Ai fini pubblicitari è stata inoltre istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese, alla quale devono obbligatoriamente iscriversi le start-up innovative e gli incubatori certificati. Ciò non soltanto al fine di garantire l'evidenza del fenomeno per i terzi, ma anche allo scopo di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa speciale.

Ma quali sono in concreto le disposizioni peculiari, la disciplina agevolativa degli enti in questione?
La legge conferisce la facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.
E' stata estesa anche alle srl la possibilità, che la normativa ordinaria riserverebbe alla spa, di liberamente determinare i diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi; la possibilità di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative permettendo così di facilitarne l’accesso al capitale; la facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity); facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

A dire il vero la complessità dei requisiti stabiliti per essere considerata società start-up innovativa non pare essere controbilanciata dalla predisposizione di una disciplina specialmente favorevole. Non sarà di molto conforto poter rinviare a nuovo un'operazione sul capitale per ripianare una perdita evidenziatasi, magari addirittura ampliandosi a dismisura il passivo. La situazione potrebbe addirittura risultare pericolosa per i terzi finanziatori, nella misura in cui l'ulteriore normativa consente un più agevole accesso all'investimento di soggetti che non rivestono la qualità di soci.
Nè pare che miglior sorte arrida dal punto di vista fiscale a chi intenda accedere alla figura in considerazione.
La start-up innovativa (ed anche l'incubatore certificato) è infatti semplicemente esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti a fronte degli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese ed al pagamento del diritto annuale. L'esenzione dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è inoltre permesso alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite, sia direttamente, sia per il tramite di fondi specializzati.
Le start-up innovative potranno infine fruire gratuitamente del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio il legale rappresentante della start up attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti come sopra descritti.
Occorre osservare che, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui sopra si è fatto cenno, la start up innovativa è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, rimanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria (in esito alla novellazione di cui al D.L. 3/2015, art. 4).

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