Comunione ordinaria



Dall'esame della disciplina normativa in materia di comunione non emerge alcun elemento tale da giustificare l'attribuzione ad essa di soggettività distinta da quella dei singoli contitolari nota1. E' in questo senso decisivo l'apprezzamento della mancanza di un grado, seppur minimo, di autonomia patrimoniale.

A questo proposito la considerazione del tenore letterale dell'art. 1115 cod.civ. (in tema di obbligazioni solidali dei partecipanti) non risolve il problema dell'esistenza o meno della prelazione tra creditori della comunione e creditore particolare del singolo comunista. E' evidente che, nella misura in cui fosse possibile stabilire questo principio, potrebbe esser sostenuta la sussistenza di un grado minimo di autonomia patrimoniale della comunione, autonomia sulla cui base costruire una consistenza soggettiva.

Taluno in dottrina nota2 ritiene che debba esistere tale preferenza, sulla scorta del fatto che la garanzia del creditore particolare del singolo comunista sarebbe costituita dal valore che residua una volta soddisfatti i creditori della comunione.

Secondo altri invece il creditore particolare avrebbe l'onere di richiedere la divisione del bene per agire esecutivamente sulla quota, semprechè non fosse possibile vendere la quota indivisa o separarla in natura.

In difetto assoluto di indici normativi, sembra del tutto arbitraria la configurazione di fattori di prelazione a favore dei creditori della comunione.

In dottrina è stata anche recentemente posta con forza la costruzione di una teorica che fonda una piena soggettività della comunione. Essa si basa, in particolare, sulla prospettazione di una articolazione di tipo organico che scaturisce da quella che, pur non espressamente qualificata come assemblea (artt. 1105 e ss. cod.civ. ) ne ha tutte le caratteristiche nota3. I partecipanti alla comunione infatti deliberano secondo il principio maggioritario: ciò che è deciso dalla maggioranza vincola la minoranza dissenziente. Ai sensi dell'art. 1106 cod.civ. può inoltre essere nominato un amministatore.

Pur quando si consideri tutto ciò non pare tuttavia, in assenza di qualsiasi grado di autonomia patrimoniale, che possa essere fondatamente sostenuta la soggettività della comunione. Non si vede infatti in quale campo essa si potrebbe esplicare, se è vero che non può dirsi esistente un debito della comunione come tale e se, anche ipotizzando ciò, non si darebbe alcuna preferenza, in riferimento alle cose comuni, ai creditori della comunione rispetto ai creditori dei singoli contitolari.

A questi rilievi si deve aggiungere l'indagine, che verrà compiuta separatamente sul punto, relativa alla consistenza della presunta articolazione organica della comunione.

Note

nota1

V. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.91.
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nota2

Cfr. Branca, Comunione. Condominio negli edifici, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p.336; Marino, Scozzafava, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.510.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.371, in particolar modo parla di poteri esercitati non individualmente, ma dal gruppo: "anche il gruppo della comunione si presenta quindi come un'organizzazione che è centro di proprie imputazioni giuridiche." Sempre secondo l'Autore, "nella misura in cui la comunione è idonea ad essere titolare di proprie posizioni giuridiche, essa è un ente dotato di una propria capacità." Asserivano in tempi non più recenti la soggettività della comunione già ilDossetto, Teoria della comunione, Padova, 1948; Branca, op.cit., p.5 ed il Luzzatto, La comproprietà nel diritto italiano, Torino, 1908, p.25.
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Bibliografia

  • BRANCA, Comunione - Condominio di edifici, Bologna-Roma, Commentario del cod. civ, 1972
  • DOSSETTO, Teoria della comunione, Padova, 1948
  • LUZZATO, La comproprietà nel diritto italiano, Torino, 1908
  • MARINI-STOLFI, Trasparenza e legittimità delle condizioni generali di contratto, Napoli, 1992

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