Preliminare di vendita di multiproprietà. Requisiti di determinabilità del contratto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29599 del 25 ottobre 2023)

Affinché un contratto preliminare di compravendita di multiproprietà o di godimento turnario di immobile soddisfi i requisiti minimi di determinatezza o determinabilità dell’oggetto, non è sufficiente l’osservanza dell’art. 1346 cod.civ., essendo piuttosto necessario che ad essa si accompagni il rispetto delle disposizioni normative di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 427 del 1998, ove applicabili ratione temporis.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la multiproprietà è stata disciplinata con il recepimento della Direttiva CEE 1994/47 operato dal D. Lgs. 427/98, successivamente abrogato dal c.d. "Codice del consumo" di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il cui Capo I del Titolo IV disciplina in modo specifico agli artt. 69-81 bis, novellati per effetto dell'entrata in vigore del "Codice del turismo" di cui al D.Lgs 79/2011. In sintesi, la normativa, già a far tempo dall'entrata in vigore della prima tra le normative che si sono succedute nel tempo, prevedeva un articolato contenuto obbligatorio del contratto, compresi gli specifici elementi di un prospetto informativo. Ebbene: la carenza di tali elementi conduce alla radicale invalidità del congegno negoziale, il quale non sarebbe qualificato da un oggetto determinato o determinabile.

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