L'art.
2264 cod. civ.
prevede, nell'ambito delle società a base personale, che il contratto possa rimettere ad un terzo, in veste di arbitratore, la determinazione della parte dei guadagni e delle perdite facenti capo a ciascuno dei soci. Il II comma della norma in esame, nel richiamare in maniera esplicita la disposizione cardine di cui all'art.
1349 cod. civ. (in base alla quale si può distinguere, alla luce dei poteri attribuiti all'arbitratore, tra arbitrium merum e arbitrium boni viri), prevede che l'impugnazione della determinazione possa essere proposta
entro il termine, avente natura decadenziale, di tre mesi. Il dies a quo decorre dal momento in cui il socio che assume di esserne leso ha avuto comunicazione dei dati stabiliti dall'arbitratore. L'impugnazione giudiziale, che possiede chiara natura contenziosa
nota1, non può venire proposta ogniqualvolta il socio abbia dato volontaria esecuzione alla determinazione del terzo
nota2 .
Note
nota1
Il contradditorio dovrà essere instaurato con tutti gli altri soci: cfr. Ferri, Delle società di persone in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981, p. 195.
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A parere di alcuni il richiamo dell'art.
1349 cod. civ. importerebbe l'applicazione dell'intera disciplina dettata dalla norma. In particolare la mancata accettazione dell'incarico da parte del terzo ovvero la difettosa esecuzione condurrebbero alla nullità del contratto sociale (Ferri, op. cit., p. 195).
top2Bibliografia
- FERRI, Delle società di persone, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981