Liceità dell'oggetto



Un bene non è in sè e per sè illecito: lo è con riferimento ad una determinata fattispecie contrattuale ed in relazione alle modalità con le quali esso viene introdotto nel congegno negoziale.

Vi sono casi in cui i beni sono incommerciabili (sostanze stupefacenti, la cui negoziazione è consentita per utilizzi terapeutici) per la ritenuta pericolosità in relazione alla salute pubblica, oppure indisponibili in senso relativo (cessione di diritti controversi innanzi a giudici nella cui circoscrizione esercitano le funzioni per giudici, avvocati, notai, art. 1261 , ancora si veda l'art. 1471 cod.civ.)nota1.

Importante è poi la considerazione del contratto avente ad oggetto beni che possono definirsi come provenienti da delitto.

Quali sono le conseguenze giuridiche civilistiche che da esso scaturiscono? L'unico criterio accettabile pare essere il seguente: quando ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato, l'efficacia del contratto assume il ruolo di elemento necessario è difficile ipotizzarne la nullità. Tale radicale invalidità condurrebbe, infatti, all'inefficacia originaria dell'atto, all'inettitudine di esso a produrre effetti giuridici. Il reato di ricettazione presuppone un acquisto di cose di provenienza illecita. Se tale acquisto dovesse esser considerato improduttivo di effetti a cagione della nullità dell'atto di vendita, probabilmente non potrebbe neppur dirsi perfezionato l'acquisto che costituisce uno degli elementi che compongono la fattispecie penalmente rilevante.

Diversamente potrebbe concludersi nel caso di vendita di immobile urbanisticamente irregolare, essendo sancita la sostanziale incommerciabilità del bene non ottemperante determinate prescrizioni. Qui vi sono ipotesi di nullità testuale (art. 46  del T.U. in materia urbanistica 380/2001, sostanzialmente reiterativo dell'abrogato art. 17  della L. 28 febbraio 1985 n. 47) : sicuramente il contratto di vendita si deve qualificare nullo, poichè tale nullità costituisce la sanzione per l'inosservanza della legge. E' stato addirittura deciso che la nullità in discorso affligga il contratto d'opera professionale per la progettazione di fabbricato contrastante con la normativa urbanistica (Cass. Civ., 8941/94 ).

Salve le cose che si possono riferire circa il requisito della possibilità dell'oggetto, per quanto detto si deve ritenere inapplicabile, relativamente all'ulteriore requisito della liceità qui in esame, il principio di cui all'art. 1347 cod.civ., cioè la regola della valutazione dell'oggetto al momento dell'efficacia piuttosto che a quello della perfezione del contrattonota2 . Dunque nel caso di illiceità originaria dell'oggetto non sembra venire utile la liceità sopravvenuta neppure nel caso di sussistenza di condizione sospensiva o termine iniziale. Per eliminare l'invalidità non basterebbe dunque l'abrogazione della norma che prevedeva il divieto che rendeva illecito il contratto. Occorre tuttavia segnalare che è stato ritenuto valido il contratto preliminare che vincolava alla stipulazione di un futuro contratto definitivo (vietato al momento), subordinatamente alla condizione consistente nella sopravvenienza di disposizione di legge eliminatrice del divieto sussistente all'epoca del perfezionamento del preliminare (Cass. Civ., 3477/72 ).

Note

nota1

Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.40.
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.846.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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