D.Lgs. 30-12-2010 n. 235. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69

È entrato in vigore il 25 gennaio scorso il decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 8), che modifica sostanzialmente e integra il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005).
Leggi il testo completo del D.Lgs. 235/2010.

Commento

(di Daniele Minussi)
Moltissime e rilevanti le innovazioni introdotte e le modifiche al Codice dell'amministrazione digitale entrato in vigore all'inizio del 2006.
Documento analogico (vale a dire cartaceo) e documento informatico sono sostanzialmente equiparati, come equiparata è la valenza degli stessi. Se si desidera che essi siano dotati di speciale forza, quale la certificazione della autenticità della sottoscrizione, la stessa deve essere sottoposta ad autenticazione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Analogamente va per le copie e gli estratti. Così è concepibile tanto effettuare una copia cartacea di un documento il cui originale è stato creato informaticamente, quanto eseguire una copia informatica di un documento cartaceo.
In via di estrema sintesi, è possibile enucleare i seguenti punti:
a) reintroduzione della firma elettronica "avanzata" (allo scopo di omogenizzare la normativa rispetto alla Direttiva 93/99/CE) accanto alla firma elettronica qualificata ed a quella digitale;
b) copie e duplicati possono riguardare non soltanto documenti che nascono in formato elettronico, bensì anche cartaceo, definito normativamente come formato "analogico". Al riguardo si fa menzione di "copie per immagine su supporto informatico di documento analogico";
c) notevole importanza viene annessa alla PEC, vale a dire alla posta elettronica certificata. La relativa disciplina viene resa organica nel Codice dell'amministrazione digitale;
d) si prevede che le comunicazioni tra imprese ed amministrazioni pubbliche intervengano esclusivamente mediante mezzi telematici;
e) emerge la rilevanza di nuove figure, quali il "responsabile della conservazione del documento informatico".

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