Violazione dell'art. 47 l.n. - sanzioni -




La violazione dell'art. 47 l.n., negli elementi previsti dai suoi due commi, è sanzionata dall'art. 138, II comma l.n., che prevede la sospensione del notaio per un periodo da sei mesi ad un anno.

La sanzione prevista, particolarmente grave, è comminabile nel caso dell'autonoma violazione di ognuno dei due commi di cui si compone l'art. 47 l.n. (necessaria e contestuale presenza delle parti, con l'eventuale presenza dei testi; indagine personale della volontà delle parti e funzione di adeguamento sostanziale e formale).

Nell'ambito della violazione del precetto posto dal II comma dell'art. 47 l.n. vanno ricomprese le ipotesi in cui il notaio non interpreti correttamente la volontà espressa dalle parti, sia per quanto riguarda il meccanismo negoziale formalizzato, sia per quello che attiene alla procedura di documentazione, con un errore grave sulla forma dell'atto notarile. Secondo la S.C. sarebbe ascrivibile alla norma in esame anche la sistematica delega dell'attività preparatoria di istruttoria degli atti ai collaboratori, senza che abbia ad intervenire il notaio (Cass. Civ., Sez. II, 8036/2014).

Peraltro è appena il caso di rilevare che la mancata contestuale presenza delle parti avanti al notaio e dallo stesso attestata, mina il valore dell'atto notarile quale strumento di pubblica fede, consentendo al giudice di dichiararne la nullità nota1.

Note

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Questo nelle ipotesi in cui il principio di non contestualità non sia stato espressamente derogato.
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