La funzione di adeguamento



Il II comma del novellato art. 47 l.n. (in esito all'emanazione della Legge 28 novembre 2005, n. 246 ) nota1 stabilisce in maniera davvero innovativa che al notaio compete il dovere di indagare la volontà delle parti e che allo stesso pubblico ufficiale è fatto obbligo di curare la compilazione integrale dell'atto, che rimane sostanzialmente sotto la sua direzione e responsabilità.
Il previgente testo stabiliva che spettava "soltanto" al notaio di indagare la volontà delle parti, e che lo stesso doveva dirigere "personalmente" la compilazione integrale dell'atto.
Come è evidente, si è notevolmente attenuato il principio della personale compilazione del documento, così come si è reso meno intenso il principio che l'indagine della reale volontà delle parti attenga unicamente al notaio (ma si veda Cass. Civ., Sez. II, 8036/2014, secondo la quale tale indagine deve essere in ogni caso compiuta dal notaio, quand'anche si trattasse di atti "routinari").
D'altro canto si è reso più evidente che il risultato documentale e negoziale dell'indagine della volontà delle parti è completamente imputato alla responsabilità (professionale) del notaio pubblico ufficiale nota2.
Assieme a quanto previsto dal I comma dell'art. 67 reg.not., peraltro non oggetto di modifica da parte della c.d. legge di semplificazione del 2005 (Legge 28 novembre 2005, n. 246 ), il II comma dell'art. 47 l.n. delinea quella che comunemente viene definita la "funzione di adeguamento" che il notaio pubblico ufficiale deve necessariamente assolvere. In linea generale tale funzione si compone di due momenti, il primo relativo alla necessità di trasfondere nel documento l'esatta volontà delle parti, il secondo riguarda la corretta e adeguata redazione formale dell'atto notarile nota3.
L'indagine consente al notaio di acquisire elementi fondamentali in base ai quali attivarsi, o rifiutare il proprio intervento. Che questa particolare attività, sinteticamente definita dai due articoli richiamati, non debba nè possa limitarsi alla mera ricezione della dichiarazione negoziale, avulsa da qualsiasi valutazione, è ben precisato nella sentenza Cass. Civ.Sez. III, 5946/99 nota4. Va sottolineato che, nell'ambito della più incisiva formulazione della funzione di adeguamento, deve ricomprendersi, oltre alla questione della capacità e della legittimazione del soggetto parte ad intervenire in atto, anche la scelta della forma idonea e necessaria per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle parti nota5. Questo vale in particolar maniera per quelle ipotesi in cui l'atto pubblico notarile risulta a forma vincolata ad substantiam nota6.
La suddivisione dottrinaria tra atto pubblico a contenuto negoziale e atto pubblico a contenuto non negoziale non può suffragare la tesi per cui, in relazione al secondo tipo di atti, non vi possa nè debba essere una piena funzione di adeguamento e di rispetto delle norme sulla forma dell'atto previste dalla legge notarile nota7. Nella legge notarile non si rinviene nessuna norma che consenta una tale particolare interpretazione nota8. Nè si può condividere l'opinione secondo cui la funzione di adeguamento non è presente nel momento in cui l'attività del notaio risulti quella del mero certificatore, oppure in quelle situazioni in cui il notaio riceve un atto pubblico il cui contenuto sia stato completamente predeterminato dalla parte, senza possibilità di poter apportare alcuna modifica.
Il riferimento è diretto all'attività di certificazione espletata nell'autentica di firme ex art. 2703 cod.civ., secondo quanto stabilito sia nel c.d. "codice deontologico", sia quanto previsto nei Protocolli notarili. Va anzi chiaramente evidenziato
come il notaio non possa, in tema di autenticazione di scritture private, limitarsi ad accertare l'identità personale dei sottoscrittori. Il suo compito si estende alla verifica della legalità del contenuto ed alla rispondenza delle pattuizioni contenute alla volontà delle parti (Cass. Civ., Sez. II, 19350/2014).
Il risultato finale dell'attività di adeguamento è il documento notarile (sia per la parte formale che per la parte negoziale), del quale unico responsabile è il notaio, a cui è attribuito un onere di idonea "formalizzazione".
La nuova formulazione dell'art. 47 l.n. rende ancora più evidente il principio di responsabilità a cui il notaio pubblico ufficiale è astretto nota9. La complessa realtà dell'attività di adeguamento, totalmente attribuita al notaio, non ammette deroghe o attenuazioni, verificandosi le quali deve concludersi per la violazione della norma, violazione che è sanzionata disciplinarmente dall'art. 138, II comma e, per quanto attiene al documento, dall'art. 58, n. 4 nota10. Il principio di stretta personalità della prestazione notarile è stato ribadito anche in relazione all'eventuale sostituzione che venga operata per far fronte alla sanzione della sospensione: così si rendono disciplinarmente sanzionabili anche i colleghi che prestino la propria attività in tal senso (cfr.Cass. Civ., Sez. II, 9041/2016)
Non può mancare, con specifico riferimento all'attività di adeguamento, un richiamo ai c.d. Protocolli notarili nota11, cioè quella serie di norme comportamentali e procedimentali emanate dal Consiglio nazionale del notariato che determinano, seppure in via generale, il contenuto sostanziale dell'intervento del notaio, sia in presenza di atto pubblico notarile, sia nell'ipotesi di scrittura privata autenticata.
La valenza disciplinare di tali regole comportamentali, trasfuse nel Codice deontologico approvato dal CNN con deliberazione 2/56 in data 5 aprile 2008 , risulta evidente dal contenuto dell'art.147, I comma, lettera b) , come introdotto dall'art.30 del D.Lgs. 249/06, che prevede la possibilità di comminare la destituzione, per il notaio "che viola in maniera non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato".
Sempre su tale piano a far data dal 1 febbraio 2007, secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del notariato, con valore di norma comportamentale, è fatto obbligo al notaio di inserire nell'atto pubblico e nella scrittura privata autenticata l'ora della avvenuta sottoscrizione.
Tale indicazione è funzionale ad un controllo sulla pratica possibilità di stipulare atti in serie e plurimi, soprattutto quando essi siano perfezionati al di fuori della sede principale del notaio. E' stato deciso al riguardo come, in tale ipotesi, il professionista sia onerato della prova di aver predisposto il lavoro preparatorio e di contatto con i singoli clienti e che la richiesta di stipula in un determinato contesto spazio-temporale sia ad essi riconducibile (Cass. Civ., Sez. II, 8493/2015), in caso contrario configurandosi una violazione dell'art. 147 l.n.. Tale violazione non ricorre, al contrario, nell'ipotesi in cui vengano stipulati contestualmente due verbali d'assemblea straordinaria di due distinte società, semprechè tale condotta sia occasionale (Cass. Civ., Sez.II, 8104/2015).

Note

nota1

Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993. L'autore afferma che la funzione di adeguamento riguarda il controllo sulla liceità e legalità del contenuto dell'atto notarile. Adeguamento minimo necessario o semplicemente facoltativo, con diverso atteggiamento del notaio in relazione alle due ipotesi.
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nota2

La totalità degli interpreti ha da sempre sottolineato, a tale proposito, come al notaio incomba un'obbligazione relativa all'approntamento dei mezzi necessari per consentire alle parti di giungere all'obiettivo (negoziale) da esse prefissato, e che tale obbligo mai potesse tradursi in un obbligo di risultato.
Sotto questo profilo la netta demarcazione tra una certa obbligazione di mezzi e una improbabile obbligazione di risultato, sembra perdere i precedenti precisi contorni, anche alla luce dell'introduzione dei Protocolli dell'attività notarile che, in tale ambito hanno cominciato a individuare il contenuto procedurale minimo dell'intervento del notaio.
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nota3

Cfr. Casu, Atto notarile del cieco, in Riv. Not., 5/2000, p. 1254, a commento sentenza Cass. Civ. Sez. II, 4344/00.
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nota4

Relativa alla responsabilità del notaio verso il cliente se non lo dissuade dallo stipulare atti a rischio. Più recentemente, in merito alla responsabilità professionale del notaio, in termini di mancata diligenza nell'adempimento dell'obbligazione e di violazione del principio di esecuzione del contratto in buona fede (artt. 1176 e 1375 cod. civ.), si veda Cass. Civ. Sez. II, 6514/00 . Cfr. anche Cass. Civ., 5158/01 sulla responsabilità del notaio che, pur essendo stato dispensato dall'esecuzione delle visure ipotecarie, non avvisi le parti del rischio che corrono allorquando abbia anche il semplice sospetto dell'esistenza di formalità pregiudizievoli relative all'immobile da trasferire.
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nota5

A tale proposito in relazione alla scrittura privata da autenticarsi, redatta da parte del notaio, Casu in Scrittura privata autenticata e contratto d'opera professionale, Riv. Not., 2/2000, pp. 449 e ss. afferma: "In questo caso l'opera del notaio si sdoppia in modo netto:
1) nel dare contenuto alla scrittura privata il notaio venga ad esplicare un rapporto d'opera professionale in senso pieno, applicandosi in tal caso la norma sulla diligenza che deve caratterizzare la sua attività di professionista, ex art. 1176, II comma, cod.civ. ; prestazione di mezzi, non di risultato, ma mirante a rendere il servizio alle parti pienamente conforme alle loro attese ed in grado pertanto di produrre in modo competo quegli effetti che i contraenti si ripromettono di ricavare dalla sua opera;
2) nell'autenticare la scrittura privata il notaio invece pone in essere un atto pubblico, il cui effetto è quello di attestare on fede privilegiata che determinati soggetti, in una determinata data e in un determinato luogo, hanno apposto la propria sottoscrizione alla scrittura, acquisendone la paternità."
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nota6

Cfr. Petrelli, Vita Not., 1995 p. 176. La funzione di adeguamento, che viene collegata giustamente agli artt. 47 l.n. e 67 reg.not., non può essere espletata se non nei confronti del soggetto comparente, sia parte sostanziale che parte formale. Trattandosi di una attività che comporta una accurata indagine della volontà della parte, non potrebbe essere eseguita nei confronti di un mero nuncius , solo portatore della dichiarazione del dominus .
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nota7

Se a seguito della riforma del diritto societario, la linea di demarcazione, peraltro mai chiaramente tracciata, è divenuta più marcata, risulta più evidente la possibilità di individuare atti pubblici in cui la funzione di adeguamento sostanziale risulta di modesta entità se non addirittura assente, anche se rimane pienamente valida la funzione di adeguamento formale in cui al notaio è fatto obbligo di utilizzare necessariamente la forma documentale pretesa dalla legge. La questione del reale contenuto della c.d. funzione di adeguamento trova un'ulteriore spunto di riflessione dall'obbligo di messa a raccolta delle scritture private autenticate (soggette a pubblicità immobiliare o commerciale), e dalla estensione alle scritture private autenticate dell'applicabilità dell'art. 28 l.n.
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nota8

A sostegno di quanto affermato va citato lo ST. CNN 14 giugno 2000, n. 2904 "Sulla natura giuridica del verbale d'incanto di cui all'art. 591 bis cod.proc.civ. " studio nel quale, nel riconoscere la duplice qualificazione (processuale e notarile) del verbale d'incanto redatto ex art. 591 bis cod.proc.civ. , si ammette che tale documento, quale che sia la sia natura intrinseca, è soggetto, salve le deroghe espresse di legge, alla legge notarile.
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nota9

Con la nuova formulazione dell'art. 47 l.n. sembra che l'obbligazione a cui è tenuto il notaio, richiesto dell'esercizio del suo ministero, superi i limiti di una semplice obbligazione di mezzi e si avvii in maniera consistente verso una reale obbligazione di risultato. Tale sostanziale modifica è indirettamente testimoniata dal contenuto e dalle valutazioni esplicitate nel codice deontologico e nei connessi Protocolli notarili la cui iniziale definizione precisa: "I protocolli dell'attività notarile sono un complesso di regole alle quali conformare la prestazione notarile per poter rispondere adeguatamente, con l'adozione di misure idonee a promuovere e garantire la qualità della prestazione, alle esigenze che l'ordinamento vuol soddisfare attraverso l'intervento del notaio".
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nota10

Dai principi di deontologia professionale dei notai approvato dal CNN con deliberazione 2/56 in data 5 aprile 2008, alla sezione III, si affronta la questione e la valenza dei protocolli notaril.
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nota11

Cfr. Punto 44 del Codice deontologico: "Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal CNN ai fini dell'adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione".
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Bibliografia

  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993
  • CASU, Atto notarile del cieco, Riv. Not. 5/2000, 2000
  • CASU, Scrittura privata autenticata e contratto d'opera professionale, Riv. Not. 2/2000, 2000
  • PETRELLI G., Vita Not., 1995

Prassi collegate

  • Quesito n. 991-2013/C, Autentica amministrativa

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