Documenti analogici e documenti informatici


L'art. 15 , II comma, della c.d. legge Bassanini del 15 marzo 1997, n. 59 conteneva a questo proposito la previsione secondo la quale "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime forme sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". A questa sono seguite ulteriori disposizioni in materia, tra le quali spicca il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale, novellato con D. Lgs. 235/2010, il cui art. 20 specifica la nozione di documento informatico), ciò che avremo modo di esaminare in tema di forma e documento elettronico. E' comunque il caso di rilevare come dal citato testo normativo sia possibile ricavare non soltanto la nozione di documento informatico, bensì anche quella di documento analogico, che individua ogni rappresentazione non informatica, con speciale riferimento al documento cartaceo. Quest'ultimo sembra così destinato a perdere quella centralità che secoli di storia giuridica gli hanno assegnato, per essere affiancato a quella diversa specie di documento immaterialmente formato di byte che ha assunto una rilevanza prima solo in fatto crecente, poi anche rilevante per il diritto.

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