L'art.
23 del Codice dell'amministrazione digitale (norma introdotta ex novo per effetto del D.Lgs.
235/2010) viene a disciplinare la formazione ed il rilascio di copie realizzate su supporto analogico (cioè per lo più corrispondente all'ordinario supporto cartaceo) di documenti il cui originale è stato creato informaticamente, "anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale".
Si tratta, in sostanza, dell'eventualità inversa rispetto a quella di cui all'art.
22 che prevede il rilascio di copia informativa di documento originale analogico.
Dispone il I comma dell'art.
23 che "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato."
Il caso corrisponde a quello della stampa su carta di quanto sia contenuto in un documento informatico alla quale venga apposta dichiarazione di autenticità o di conformità da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (per lo più un notaio).
Prosegue il II comma della disposizione in esame prescrivendo che "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico"
L'ipotesi (simmetrica rispetto a quella di cui al III comma dell'art.
22) è quella della mera trasposizione cartacea del contenuto del documento informatico non associata all'attestazione di autenticità di cui al comma precedente da parte di pubblico ufficiale. Conseguentemente la copia o l'estratto non possiedono forza legale privilegiata, essendo la conformità soltanto presunta, rimanendo cioè aperta la possibilità di un'eventuale disconoscimento.