Copie analogiche di documenti informatici

L'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale (norma introdotta ex novo per effetto del D.Lgs. 235/2010) viene a disciplinare la formazione ed il rilascio di copie realizzate su supporto analogico (cioè per lo più corrispondente all'ordinario supporto cartaceo) di documenti il cui originale è stato creato informaticamente, "anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale".

Si tratta, in sostanza, dell'eventualità inversa rispetto a quella di cui all'art. 22 che prevede il rilascio di copia informativa di documento originale analogico.

Dispone il I comma dell'art. 23 che "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato."

Il caso corrisponde a quello della stampa su carta di quanto sia contenuto in un documento informatico alla quale venga apposta dichiarazione di autenticità o di conformità da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (per lo più un notaio).

Prosegue il II comma della disposizione in esame prescrivendo che "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico"

L'ipotesi (simmetrica rispetto a quella di cui al III comma dell'art. 22) è quella della mera trasposizione cartacea del contenuto del documento informatico non associata all'attestazione di autenticità di cui al comma precedente da parte di pubblico ufficiale. Conseguentemente la copia o l'estratto non possiedono forza legale privilegiata, essendo la conformità soltanto presunta, rimanendo cioè aperta la possibilità di un'eventuale disconoscimento.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Copie analogiche di documenti informatici"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti