Esecuzione di fatto della prestazione prima della risposta dell'accettante



L'accettazione della proposta contrattuale può anche non esprimersi mediante una dichiarazione esplicita ma di fatto, in altri termini mediante un comportamento concludente.

Occorre darsi carico della distinzione tra fattispecie in cui la condotta fattuale assume il significato di concludere il contratto tra le parti in una situazione di contestualità, ed ipotesi in cui il contratto si conclude invece tra soggetti lontani, in una condizione cioè di difetto di contestualità (fattispecie quest'ultima a cui si riferisce esclusivamente l'art. 1327 cod.civ.) nota1.

Per quanto riguarda il primo caso, le esigenze dell'economia moderna hanno imposto regole pratiche molto semplici e rapide di conclusione del contratto. Si pensi al self service , dove la conclusione del contratto avviene nel modo più semplice: il cliente si serve da sè, scegliendo il prodotto, poi si presenta alla cassa, per pagarne il prezzo: manca una dichiarazione espressa di voler acquistare (es.: al supermercato la frutta viene pesata dal cliente il quale poi paga alla cassa).

Il tutto avviene tacitamente: quel che rileva è il comportamento, che appare inequivoco: scegliendo il prodotto e presentandosi alla cassa il cliente manifesta l'intenzione di volerlo acquistare nota2 .

E' questo uno dei casi nei quali si ha comportamento concludente nota3 . La medesima situazione si registra quando il cliente sale sull'autobus per tornare a casa: chi sale sul mezzo, manifesta l'intenzione di avvalersi del mezzo pubblico per il trasporto; risponde così all'offerta al pubblico, costituita dalla circolazione degli autobus, che offrono appunto quel servizio alla collettività. Si pensi anche al parcheggio del veicolo in spazio approntato appositamente.

Quello che conta in questi casi è che colui che agisce non possa venire contra factum proprium : all'inequivocità della condotta, alla concludenza della stessa è ricollegata la conclusione del contratto senza che la parte possa allegare che, nonostante le caratteristiche del proprio agire manifestassero il contrario, ella non desiderasse tale effetto.

Anche in altri casi si ha una conclusione rapida del contratto, perfezionamento tuttavia riconducibile non ad una condotta fattuale, bensì ad un contegno dichiarativo espresso. Ad esempio, quando ci si avvale di un mezzo tecnico come il telefono, il fax, il telex: è anche questo un contratto tra presentinota4 .

L'ordinamento non considera le parti distanti l'una rispetto all'altra: le considera piuttosto presenti, per comodità di disciplina e semplicità di rapporto. Anche nell'uso di moduli o formulari, già predisposti, si ha un sistema di perfezionamento celere del contratto: la società di assicurazione esibisce al cliente un modulo per l'assicurazione obbligatoria della vettura di costuinota5. Detto modulo è predisposto dall'impresa: il cliente può solo accettare le condizioni, cioè le singole clausole, oppure rifiutare la prestazione.Di solito accetta, sottoscrivendo lo schema predisposto; in forza della semplice sottoscrizione si verifica il perfezionamento del contratto.

Per quanto attiene all'altro caso in discorso (quello cioè in cui le parti sono lontane), è il caso di sottolineare che l'art. 1327 cod.civ. si riferisce esclusivamente ai contratti conclusi tra persone non presenti (Cass. Civ. Sez. Unite, 5139/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 2755/84 ), o considerate tali, e per le quali non sia indispensabile il formalismo ad substantiam actus . Inoltre, secondo la giurisprudenza, i casi in cui la norma ha esplicazione richiedono, oltre alla possibilità che si dia immediata esecuzione alle condizioni di cui al primo comma, (natura dell'affare, richiesta del proponente) anche uno specifico interesse del proponente nota6 collegato alla natura dell'affare, interesse prevalente rispetto a quello (sempre da parte bdel proponente) di avere una risposta preventiva.

Secondo la norma l'accettante inizia a svolgere la prestazione e da questo suo comportamento fattuale inequivoco, che indica chiaramente che ha accolto l'offerta, si inferisce che il contratto si è concluso nota7. In questo caso, se vi è richiesta del proponente, o se la natura dell'affare lo consente, o se così dispongono gli usi, il contratto, pur senza una preventiva risposta, è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante, tuttavia, deve dare avviso all'altra parte non già dell'accettazione, ma dell'esecuzione iniziata: in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno (art. 1327 cod.civ. ). Occorre inoltre che l'esecuzione sia del tutto conforme alla proposta: la difformità implicherebbe infatti un'ulteriore proposta modificativa delle condizioni negoziali che, come tale, dovrebbe essere oggetto di accettazione da parte dell'originario offerente (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1032/91 ; Cass. Civ. Sez. II, 2451/80 ).

Se l'accettante ha iniziato a svolgere la prestazione prima che l'offerente revocasse la proposta, l'offerente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite (art. 1328 cod.civ.); l'accettante può anche revocare l'accettazione, ma la revoca ha effetto solo se giunge al proponente prima dell'accettazione nota8.

Diversamente il contratto deve intendersi concluso e la mancata esecuzione da parte dell'accettante che voleva revocare l'accettazione si considera inadempimento.

In tema di patto di proroga della giurisdizione in favore degli stati aderenti di cui all'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si è deciso che la forma scritta a tal fine richiesta è da ritenersi sussistente anche quando il contratto sia stato concluso in forza del procedimento ex art. 1327 cod.civ., ogni qualvolta il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata in difetto di contrarie risultanze (Cass.Civ. Sez. Unite, 4625/1995).

Note

nota1

Afferma che la conclusione mediante esecuzione può verificarsi solo tra assenti Scognamiglio, Dei contratti in generale: disposizioni preliminari, artt.1321-1352, in Comm.cod.civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.111.
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nota2

Analogamente Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.813.
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nota3

Sul comportamento concludente si veda anche Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.214.
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nota4

Messineo, Il contratto in generale, t.2, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.359.
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nota5

Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.530.
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nota6

Conforme anche Roppo, voce Formazione del contratto, in Enc.giur.Treccani, p.3.
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nota7

Ritengono che l'inizio di esecuzione rappresenti una manifestazione di volontà di accettare anche Campagna, I negozi di attuazione e la manifestazione dell'intento negoziale, Milano, 1958, p.212; Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.243. Altri (Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.137) affermano che il contratto formato ex art.1327 cod.civ. è formato senza accettazione e rientra nei c.d. negozi di attuazione (contrapposti ai negozi dichiarativi), in cui la volontà non viene manifestata alla controparte, ma direttamente attuata dal soggetto. Posizione analoga, sebbene si contesti la figura dottrinale dei negozi di attuazione, è espressa da Scognamiglio, cit., p.115, il quale ritiene che, se generalmente per la conclusione del contratto è richiesta la accettazione, "il legislatore può anche stabilire, come nell'ipotesi dibattuta, che, ricorrendo determinati presupposti, l'adesione all'accordo contrattuale si realizzi attraverso un contegno meramente esecutivo". Una ricostruzione più sofisticata è offerta da Sacco, La conclusione dell'accordo, in I contratti in generale, t.1, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.88, che identifica nell'esecuzione una ingerenza dell'oblato nella sfera del proponente, la quale perde il normale carattere di antigiuridicità e vincola il suo autore al rispetto del corrispondente programma contrattuale.
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nota8

nota 8

Conforme Realmonte, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, in Il contratto in generale, t.2, in Trattato di dir.priv., Torino, 2000, p.88.
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Bibliografia

  • CAMPAGNA, I negozi di attuazione e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958., Milano, 1958
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 2000
  • ROPPO, Formazione del contratto , Enc.giur.Treccani
  • SACCO, La conclusione dell'accordo, Torino, I contratti in generale, I, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

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