Cessazione dell'attività del certificatore (forma elettronica)



L'art. 37 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) prescrive che il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività debba, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso a AgID, informando senza indugio i titolari dei
certificati da lui emessi, specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
Contestualmente alle dette operazioni il certificatore comunica la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. Al certificatore che intende cessare l'attività incombe anche l'obbligo di indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
Ai sensi del IV comma della norma in esame, AgID rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui al VI comma dell'art. 29 del Codice.
In forza del D.lgs. 235/2010 è stato aggiunto alla disposizione il comma IV bis, ai sensi del quale, nell'ipotesi in cui il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli artt. 33 e 32 comma 3 lettera j e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

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