Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

L'art. 23 bis del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/05, come modificato dal D.Lgs. 235/10) si occupa dei duplicati e delle copie eseguite informaticamente di documenti il cui originale è stato creato nello stesso modo, vale a dire con l'ausilio dello strumento informatico.

Ai sensi del I comma della citata disposizione, "i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71".

Quanto all'efficacia probatoria, il II comma ell'art. 23 bis in esame prescrive che "le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta."

Le ipotesi considerate sono due: la prima corrisponde all'attestazione di autenticità apposta da pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso è sancita la medesima forza probatoria posseduta dal documento originale.
La seconda specifica che questo risultato, in difetto di siffatta dichiarazione di conformità, viene prodotto soltanto se la conformità non è espressamente disconosciuta.

Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Prassi collegate

  • Risp. Int. n. 45/2019, Imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico
  • Quesito n. 26-2013/DI, Mutui mediolanum e certificazione dei documenti inviati telematicamente al notaio

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