La posta elettronica certificata (anche appellata con l'acronimo PEC) è un sistema di comunicazione che conferisce all'invio ed all'avvenuta consegna di messaggi di posta elettronica alcuni caratteri di sicurezza di integrità del messaggio e di verifica della provenienza del medesimo, fornendo ricevute opponibili ai terzi. Il sistema risulta pertanto affine a quello dell'invio di una missiva raccomandata con avviso di ricevimento. L'attuale definizione è resa dall'art.
1 lett. v
bis) del Codice dell'amministrazione digitale novellato dal D.Lgs. 235/2010.
Il sistema della PEC era stato inizialmente introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n.
68, munito dei collegati documenti tecnici. Prima di fare menzione della speciale valenza dell'invio del messaggio di PEC, giova rammentare da un lato come, in via del tutto generale, ai sensi dell'art.
1335 cod.civ. si presume nel destinatario la conoscenza degli atti che siano pervenuti al suo indirizzo. Una presunzione analoga era stata posta, in tema di documento informatico, dall'art.
14 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del quale "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato".
La norma venne in un primo tempo novellata per effetto del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68 , entrato in vigore dal 13 maggio 2005, che modificava il I comma del predetto art.
14 , a mente del quale "il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e
si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questo dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore". Il III comma della riferita disposizione equiparava la trasmissione telematica alla notificazione per mezzo della posta, nei casi consentiti dalla legge. Evidente la notevole rilevanza della norma in considerazione, la cui applicazione non era limitata ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione: l'art.
2 del cit. D.P.R. infatti estendeva anche ai rapporti tra i privati "le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale". L'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005,
n.82 ) ha determinato l'abrogazione espressa del predetto
art.14 , ponendo in evidenza il D.P.R.
68/05 quale testo di riferimento in materia.
Il D.Lgs.
235/2010 che ha novellato il Codice dell'amministrazione digitale ha razionalizzato la materia, occupandosi di integrare in quest'ultimo corpo normativo le disposizioni riguardanti gli aspetti definitori (art.
1: definizione di "gestore" di PEC al comma u bis, definizione di PEC al comma v-bis, utilizzo della PEC).
Giova osservare come le imprese, nei rapporti che intercorrono tra le medesime, possono dichiarare di accettare l'invio di posta elettronica certificata in forza di apposita indicazione nell'atto di iscrizione presso il registro delle imprese. Anzi, tale modalità di comunicazione è divenuta lo standard obbligatorio, dovendo le imprese costituite in forma societaria, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (IV comma
art.16 della L.28 gennaio 2009, n. 2 con la quale è stato convertito il D.L. 185/08). Per effetto del D.L. 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato inoltre aggiunto alla disposizione l'ulteriore comma 6-bis, che prevede la comminatoria da parte dell'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo
2630 cod.civ.), la sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Per effetto di dette disposizioni, specialmente in esito alla novellazione del 2005, si può dire essere stata introdotta la 'PEC come strumento di comunicazione standard, i cui effetti appaiono analoghi a quelli che seguono all'invio di una missiva raccomandata con avviso di ricevimento (cfr., in tema di equipollenza all'invio di raccomandata cartacea anche in difetto di menzione statutaria ai fini della convocazione di assemblea di srl, Tribunale di Roma,
31 luglio 2015). A differenza di quest'ultima si deve tuttavia reputare provata non soltanto l'avvenuta ricezione, bensì anche il contenuto della comunicazione. Le procedure tecniche per l'attivazione della posta elettronica certificata sono state varate con D.M
2 novembre 2005. Lo strumento in considerazione è stato adottato come base per la nuova disciplina delle notificazioni in materia di procedimento civile e penale. L'art.
4 del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010 n. 24, stabilisce infatti al II comma che "nel processo civile e nel processo penale,
tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni...". Analogamente per le comunicazioni relative a cartelle esattoriali, in relazione alle quali non è neppure indispensabile che vengano sottoscritte dall'Ente mediante firma elettronica (CTP Campobasso, Sez. I, sent. n.
985/2015).
Ai sensi dell'art. 60 del Dpr 600/1973, come modificato per effetto dell'art. 7-quater del Decreto Legge 193/2016, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle
imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente a mezzo di PEC, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
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