Revoca della proposta, revoca della accettazione, revoca della revoca di proposta ed accettazione



La questione degli effetti della revoca di proposta ed accettazione nonché della revoca della revoca di ciascuna di esse attiene alla problematica del contratto concluso tra persone lontane nota1.
Revoca della proposta e revoca della accettazione costituiscono due fattispecie non omogenee.
Ai sensi del primo comma dell'art. 1328 cod.civ. "La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso". Viene inoltre specificato dalla norma che "se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l' iniziata esecuzione del contratto ". Questo perchè vi sono delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 1327 cod.civ., quando "su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione (deve) eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione". Pare che questo significhi che l'art. 1328 cod.civ. prende in considerazione l'eventualità in cui, nonostante l'intervenuta conclusione del contratto, il proponente possa revocare la proposta. Secondo un'opinione nota2 rimarrebbe il dubbio se, coordinando le due norme, l'indennizzo sia dovuto a fronte della rottura di un contratto concluso oppure se sia dovuto a fronte di un'attività effettuata in buona fede in base al convincimento di aver concluso un contratto che ex post si considera come non concluso a cagione dell'efficacia della revoca della proposta.
Coordinando le regole in tema di revoca della proposta e della accettazione con quanto detto, si può piuttosto affermare che il contratto non è ancora concluso.
Come vedremo, infatti, il contratto non è concluso qualora la revoca della proposta sia pervenuta all'accettante dopo che al proponente sia giunta la accettazione.
Il problema è quello di conciliare da un lato il modo di disporre dell'art. 1326 cod.civ. , dall'altro quello dell'art. 1328 cod.civ. , tenendo conto che, ai sensi dell'art. 1335 cod.civ. anche la revoca della proposta sembrerebbe possedere natura recettizia nota3.
Se infatti diciamo che la revoca della proposta è inefficace fino a quando non perviene all'accettante, è evidente che può accadere che il proponente riceva l'accettazione in un tempo anteriore a quello del ricevimento da parte dell'accettante della revoca della proposta. A questo punto per salvare il modo di disporre dell'art. 1326 cod.civ. non resta altro se non costruire la fattispecie in questo modo:
  1. il contratto non è perfezionato fino a quando l'accettazione non perviene nella sfera di conoscibilità del proponente;
  2. il proponente può efficacemente revocare la proposta fino a quando non gli sia pervenuta l'accettazione;
  3. quando può dirsi revocata la proposta? L'art. 1328 cod.civ. dice che la proposta può essere revocata fino a quando il contratto non è concluso. Ciò significa forse che la revoca, stante la natura recettizia, deve pervenire all'accettante prima che pervenga al proponente l'accettazione o è sufficiente che quest'ultimo invii la revoca prima che gli pervenga l'accettazione e che dunque la revoca possa pervenire all'accettante anche in un tempo successivo, retroagendo l'efficacia di questa al tempo in cui essa venne perfezionata? A differenza di quanto accade per l'ipotesi in cui l'accettante ha intrapreso l'esecuzione in buona fede prima di aver notizia della revoca, nel caso esaminato non è dovuta alcuna indennità da parte del proponente. L'eccezionalità della fattispecie deve essere dunque colta in relazione alla previsione dell'indennizzo che il proponente deve versare a colui che ha accettato avendo iniziato immediatamente l'esecuzione della prestazione . In ogni caso il termine indennizzo evoca un ristoro di un danno a fronte di una condotta giuridicamente lecita a differenza di quanto potrebbe dirsi per un risarcimento.
Prescindendo dall'eventualità della revoca della proposta riferita alla fattispecie di cui all'art. 1327 cod.civ. , sembra tuttavia che la regola fondamentale venga enunziata dal primo comma della norma in esame: vale a dire che normalmente la revoca della proposta, per avere effetto, deve pervenire all'accettante prima che sia pervenuta al proponente l'accettazione. Occorre tuttavia fare attenzione: se è vero che, ai sensi dell'art. 1326 cod.civ. "il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte" e che, come abbiamo visto, "la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso", allora ciò significa che, fino a quando l'accettazione non è pervenuta nella sfera di conoscibilità del proponente, quest'ultimo può effettuare la revoca della proposta (Cass. Civ. Sez. II, 5370/89 ). In concreto significa che la revoca potrà pervenire all'accettante anche successivamente alla conoscenza che il proponente abbia della accettazione. Secondo l'interpretazione prevalente nota4, infatti, il modo di disporre dell'art. 1328 cod.civ. va inteso nel senso della sufficienza della emissione o della spedizione (da parte del proponente) della revoca della proposta prima che a costui sia giunta l'accettazione dell'oblato (Cass. Civ. Sez. II, 4489/81 ). Recentemente questa conclusione è stata ribaltata: dalla qualificazione della revoca della proposta contrattuale in chiave di atto recettizio (Cass. Civ. Sez.II, 6323/00 ) deriverebbe, contrariamente a quanto si reputa comunemente, la necessità che la revoca della proposta pervenga all'accettante prima del momento in cui il al proponente sia giunta l'accettazione (la cui recettizietà non è in discussione).
Può verificarsi pertanto che la revoca della proposta pervenga nella sfera di conoscibilità dell'accettante a contratto (che può definirsi) già concluso.
Ciò dà conto della diversa natura dell'atto di revoca della proposta rispetto sia all'accettazione sia alla revoca della accettazione. L'accettazione ha sicuramente natura recettizia. Non così la revoca della proposta che non produce effetto in quanto venuta a conoscenza del soggetto cui è destinata, ma appena emessa o spedita.
In questa prospettiva, la natura recettizia della revoca della proposta, cui fa riferimento la sentenza da ultimo citata, si potrebbe salvare soltanto in base al seguente ragionamento:
  1. La recettizietà attiene al perfezionamento dell'atto;
  2. La revoca della proposta si perfeziona dunque nel momento in cui perviene all'accettante;
  3. Una volta che sia pervenuta l'efficacia della medesima retroagisce comunque al momento in cui il proponente l'aveva emessa o spedita (art. 1328 cod.civ. ). Questa ricostruzione nota5 ha il pregio di evidenziare che in tanto si verificano gli effetti della revoca della proposta, in quanto comunque questa sia giunta all'accettante (pur successivamente al momento in cui il proponente abbia conosciuto la accettazione). Diversamente prospettando la revoca della proposta come perfezionata ed efficace nel momento della sua emissione o spedizione si perverrebbe all'esito di considerare non concluso il contratto anche quando la revoca della proposta mai sia pervenuta all'indirizzo dell'accettante nota6.
Altra questione è quella della forma della revoca quando essa abbia ad oggetto atti a forma vincolata: secondo un'opinione non vi sarebbero requisiti formali neppure per relationem nota7 .
E' possibile la revoca della revoca della proposta?
Secondo un'opinione nota8 la risposta dipende dalla natura recettizia o meno che si assegni alla revoca della proposta. Nel primo caso (atto recettizio) la revoca della revoca della proposta sarebbe efficace qualora pervenisse all'accettante anteriormente alla revoca della proposta. Nel secondo ( revoca della proposta concepita come atto indirizzato, immediatamente produttivo di effetti) essa non sarà revocabile, proprio a causa dell'essere immediatamente produttiva di effetti.
La revoca della revoca dell'accettazione per gli stessi motivi si reputa invece ammissibile, proprio perchè riferita ad un atto sicuramente recettizio (la revoca dell'accettazione).
Quanto a quest'ultima l'art. 1328 cod.civ. prevede una disciplina diversa rispetto a quella analizzata in relazione alla revoca della proposta.
Infatti "L' accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell' accettazione"nota9 .
Ne segue che occorre servirsi per la revoca dell'accettazione di un mezzo più veloce rispetto a quello utilizzato per la accettazione stessa: una volta che fosse pervenuta quest'ultima, infatti, il contratto sarebbe perfezionato e, pertanto, sarebbe priva di rilevanza la revoca giunta successivamente nota10 .

Note

nota1

Conforme Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., Milano, 1973, p.352, per il quale una revoca "non è concepibile nel contratto fra presenti".
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.233. Non è escluso che in peculiari contesti contrattuali si parli di revoca in chiave differente. Si pensi al contratto di albergo, nel quale la revoca della prenotazione si atteggia come vera e propria sottrazione al vincolo contrattuale già perfezionatosi per effetto dell'incontro tra offerta al pubblico e prenotazione del cliente di cui abbia avuto notizia l'albergatore, con la conseguenza che il primo è tenuto a tenere indenne il secondo relativamente alle perdite subite (Cass. Civ. Sez.III, 17150/02 ).
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nota3

Sostengono il carattere recettizio della revoca della proposta Ravazzoni, La formazione del contratto, I, Milano, 1966, p.194, Dottore, In tema di revoca della proposta contrattuale, in Riv.dir.civ., 1972, I, p.379, Vendemiale, Per una rilettura dell'art.1328 c.c., in Riv.dir.civ., 1979, II, p.470 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.232.
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nota4

Gorla, La logica-illogica del consensualismo o dell'incontro dei consensi ed il suo tramonto, in Riv.dir.civ., 1966, I, p.256, Dalmartello, I contratti delle imprese commerciali, Padova, 1962, p.143 e Maiorca, Il contratto. Profili della disciplina generale. Lezioni di diritto privato, Torino, 1996, p.155.
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nota5

Si tratta di una interpretazione che, approssimativamente, coincide con l'analisi effettuata da Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.67.
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nota6

E' la tesi sostenuta da Gorla, La logica-illogica del consensualismo o dell'incontro dei consensi ed il suo tramonto, in Riv.dir.civ., 1966, I, p.265, per il quale è sufficiente che il revocante la propria proposta assolva l'onere di comunicare o trasmettere la revoca, affinché la medesima sia efficace anche qualora non giunga mai all'accettante.
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nota7

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, pag. 798 e Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., artt.1321-1469. Torino, 1980, p.69.
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nota8

Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.799. Contrario, invece, ad estendere agli atti tra vivi la disciplina prevista in tema di revoca di revoca di testamento è Ferri, voce Revoca, in Enc.dir., vol.XL, 1989, p.204, per il quale non sussisterebbe motivo di preoccupazione della irreparabilità della perdita dell'atto, che vale solo per il testamento.
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nota9

Ne segue che questa regola "si adegua perfettamente al principio generale ex art.1334 cod.civ., per cui le dichiarazioni contrattuali hanno carattere recettizio" (Roppo, voce Formazione del contratto, in Enc.giur.Treccani, p.5).
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nota10

Analogamente Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., Milano, 1973, p.353.
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Bibliografia

  • DALMARTELLO, I contratti delle imprese commerciali, Padova, 1954
  • DOTTORE, In tema di revoca della proposta contrattuale, Riv.dir.civ., I, 1972
  • FERRI, Revoca, Enc.dir, XL, 1989
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • GORLA, La logica-illogica del consensualismo, Riv.dir.civ., I, 1966
  • MAIORCA, Il contratto.Profili della disciplina generale, Torino, 1996
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, I, 1966
  • ROPPO, Formazione del contratto , Enc.giur.Treccani
  • VENDEMIALE, Per una rilettura dell'art.1328 c.c., Riv.dir.civ., II, 1979


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