Copie di atti e documenti (forma elettronica)



Gli artt. 22, 23, 23 bis del D. Lgs 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) contempla il rilascio di copie e di duplicati. La prima norma riguarda il valore delle copie informatiche di documenti originali analogici (vale a dire cartacei); la seconda, inversamente, del valore delle copie analogiche (dunque cartacee) di documenti il cui originale è stato redatto informaticamente; l'ultima dei duplicati e delle copie informatiche di documenti informatici.

L'art. 23 quater invece si occupa di integrare, con il riferimento alle riproduzioni informatiche, il contenuto dell'art. 2712 cod. civ.

La logica è quella del "doppio binario". Formato analogico e formato digitale sostanzialmente non mutano in nulla e per nulla la sostanza e la forza del documento e delle copie che se ne possono trarre. In questo senso alla equiparazione dei due sistemi di formazione del documento, corrisponde analoga equiparazione sotto il profilo della efficienza probatoria delle copie, delle duplicazioni e degli estratti che se ne possono trarre. Ciò che muta, evidentemente, sono le modalità di autenticazione, di certificazione, le regole tecniche volte a garantire la sicurezza e l'integrità del documento e delle dichiarazioni che lo accompagnano, soprattutto se provenienti da pubblico ufficiale al quale la legge conferisce il potere di autenticazione nota1. Va rammentato come tale normativa debba essere raccordata con il disposto di cui all'art. 57-bis l.n. che riferisce delle modalità di allegazione delle copie autentiche agli atti notarili.

La nuova disciplina ha rivoluzionato interamente il sistema previgente (che, certo non datato, altrettanto sicuramente non poteva essere definito un modello di chiarezza). Si pensi al fatto che veniva disposto che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali (e non già di documenti originali non unici, come recitava il testo dell'art.23 del Codice, prima di essere novellato per effetto del comma 12 dell'art.16 della L. 28 gennaio 2009, n.2, legge di conversione del D.L. 185/08) formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituissero, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui fossero tratte, se la loro conformità all'originale era assicurata da chi lo deteneva, mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice (da ultimo specificate per il tramite del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 che ha sostituito integralmente le regole di cui al previgente D.P.C.M. 30 marzo 2009; si veda anche il DPCM 3 dicembre 2013) nota2.

L'art. 18 del D.P.R. 445/00 (per questa parte non abrogato dal Codice dell'amministrazione digitale) contempla le modalità di perfezionamento della copia autentica ed il valore legale della stessa. Al riguardo è stato deciso in generale, che, in presenza dell'attestazione da parte del notaio della conformità di una copia all'originale, si deve presumere che detto originale sia stato esibito al notaio ove sussistano gli altri requisiti di forma di cui alla norma citata (Cass. Civ. Sez. I, 18177/04 ). Il successivo art. 19 prevede invece la possibilità di utilizzare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente alla conformità all'originale di una copia "di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio".

Note

nota1

I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 cod. civ., se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata
Cfr. Liserre-Jarach, Forma, in Il contratto in generale, t. 3, in Tratt. dir. priv., vol. XIII, Torino, 1999, p. 465.
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nota2

Con apposito provvedimento amministrativo potevano essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permaneva l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale doveva essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
Cfr, in relazione al vigore della previgente disciplina di cui all'art. 20 del D.P.R. 445/00, cfr. De Santis, Tipologia e diffusione del documento informatico. Pregresse difficoltà di un suo inquadramento normativo, in Corriere Giuridico, 1998, n. 4, p. 391.
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Bibliografia

  • DE SANTIS, Tipologia e diffusione del documento informatico. Pregresse difficoltà di un suo inquadramento normativo, Corriere giuridico, 4, 1998
  • LISERRE-JARACH, Forma. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 1999
  • PETRELLI, Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile, Notariato, 6, 1997

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