Atto pubblico



L'art. 2699 cod. civ. definisce l'atto pubblico come il documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l'atto viene formato con le speciali formalità stabilite dalla legge nota1.

Viene dunque posta l'attenzione su tre distinti elementi :
  1. la provenienza del documento da un soggetto qualificato, vale a dire un notaio o altro pubblico ufficiale nota2 ;
  2. l'adozione delle speciali formalità previste per il tipo di documento concretamente posto in essere;
  3. la competenza di colui che forma l'atto, intesa come l'autorizzazione della legge ad attribuire la particolare forza connessa con la natura pubblica dell'atto anche in relazione al luogo ove esso viene formato (si pensi all'atto pubblico notarile, la cui validità è condizionata alla permanenza del notaio rogante nella circoscrizione in cui il medesimo ha sede: art. 27, II comma l.n., modificato per effetto del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27).

Quali esempi di atto pubblico si possono annoverare, oltre i rogiti notarili, le cui minuziose formalità saranno oggetto di separata disamina, le annotazioni
del numero di protocollo progressivo nel registro di un ufficio pubblico (Cass. Civ. Sez. Unite, 759/99), le verbalizzazioni di pubblica udienza redatti dal cancelliere presso gli Uffici Giudiziari (Cass. Civ. Sez. I, 9696/99), le relate di notificazione ovvero il verbale di offerta reale predisposti dagli ufficiali giudiziari, etc.. Si pensi anche ai verbali attestanti la violazione delle norme del codice della strada, la cui natura non muta neppure in dipendenza dell'eventuale assenza di riscontri cartacei, stante l'informatizzazione del procedimento di formazione (con la conseguenza che commette falso ideologico l'agente di polizia che ne immuta scientemente le risultanze: cfr. Cass. Pen., Sez. V, 12576/13).

La struttura dell'atto pubblico è quella di un documento descrittivo, enunciativo.
Si può trattare della narrazione di attività meramente materiali, quali la distruzione di sostanze pericolose, ovvero di un'attività che si estrinseca in una oggettiva constatazione, quale ad esempio il verbale di inventario di eredità, infine (soprattutto) della descrizione di una condotta negoziale posta in essere delle parti (es.: una vendita immobiliare) nota3.

Il contenuto dell'atto si specifica da un lato nella descrizione di quanto le parti affermano o eseguono alla presenza del pubblico ufficiale (oltre alla manifestazione della volontà negoziale, vale a dire l'affermazione di Tizio di voler cedere e vendere e quella di Caio di intendere acquistare, si può trattare di meri atti esecutivi quali la consegna di un assegno circolare) dall'altro in una serie variabile di menzioni, che ne costituiscono il riflesso (es.: la menzione nel rogito di aver letto l'atto alla presenza dei testimoni).

In ogni caso, viene in esame un'operazione descrittiva di fatti che intervengono nell'immediatezza, ciò che vale a differenziare l'atto pubblico dalla certificazione, la quale riflette la mera riproduzione di eventi o dichiarazioni pregresse (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 2029/03).

Qual è l'efficacia peculiare dell'atto pubblico?
Esso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. , fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto e di tutto quanto costui attesta essere avvenuto alla sua presenza.

Questo, in particolare, non significa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-III, ord. n. 5827/2023) che l'atto pubblico faccia piena prova di quanto le parti hanno dichiarato al notaio (ovvero all'ufficiale giudiziario che procede alla notifica nei confronti di un soggetto il quale riferisce di essere dotato di una certa qualifica) (Cass.Civ. Sez. I, 13935/99). Se Tizio dice di aver provveduto prima del tempo in cui si accinge a sottoscrivere l'atto di vendita di un appartamento a corrispondere alla banca le somme necessarie per estinguere un mutuo la cui ipoteca a garanzia viene a gravare sull'immobile in questione, il fatto che questa affermazione sia stata fatta davanti all'ufficiale rogante non la pone come vera fino a querela di falso. La particolare forza dell'atto pubblico investe piuttosto il fatto oggettivo che Tizio abbia veramente effettuato quella affermazione davanti al notaio ed alle parti. Né l'atto pubblico può fare piena prova di quanto riferito dal pubblico ufficiale ogniqualvolta la legge non attribuisca specificamente una fede privilegiata alla dichiarazione di costui (Cass. Civ. Sez. II, 13569/99). D'altronde neppure la dichiarazione della parte che non sia rispondente al vero (es.: circa l'assenza di pesi relativamente al bene oggetto della vendita) non genera per essa responsabilità penale per la presunta commissione del reato di falso ideologico (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 58225/2018).

La piena prova attiene dunque a tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto alla sua presenza, comprese le dichiarazioni delle parti menzionate nel documento nota4. La pubblica fede si estende alle menzioni, intese come quelle specifiche citazioni di una attività formale, non alle mere opinioni, agli apprezzamenti o alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale (Cass. Civ. Sez. III, 12834/99).

Per vincere la peculiare forza probatoria dell'atto pubblico occorre un particolare procedimento: la querela di falso. Essa ha per obiettivo l'accertamento in via oggettiva (anche sulla scorta di semplici presunzioni: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22469/2017) della falsità del documento indipendentemente dalle eventuali sanzioni di natura penale, amministrativa, disciplinare e civile a carico del soggetto responsabile della dolosa immutazione della verità.

Si badi che l'atto pubblico, nullo come tale per difettosità di qualche aspetto formale nota5, può valere, ai sensi dell'art. 2701 cod. civ., come scrittura privata quando di essa abbia i requisiti, primo tra tutti la sottoscrizione delle parti. Si parla a questo proposito di conversione formale nota6.

Note

nota1

L'intervento del notaio s'indirizza ad interpretare correttamente la volontà negoziale delle parti, dando vita alla c.d. "funzione di adeguamento" prevista dalla legge; tutto ciò, anche nei casi in cui il soggetto sia portatore di particolari menomazioni, ed in tali evenienze il notaio dovrà utilizzare una procedura di formalizzazione più complessa, la quale richiede l'intervento di altri soggetti, oltre le parti. Questa opera di interpretazione avviene nel rispetto dei principi che l'ordinamento ha stabilito, sia nei confronti delle parti, che sono libere di soddisfare i loro interessi mediante strumenti tipici o atipici, sia nei confronti del notaio pubblico ufficiale, il quale ha l'obbligo di rispettare i limiti di forma che gli sono imposti, anche dalla legge notarile.
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nota2

Tant'è che si parla di atto eterografo (così Carnelutti, La prova civile, Milano, 1992, p. 145) o eterogeneo (Candian, voce Documentazione e documento, in Enc. dir., p. 580) per indicare che l'artefice di esso è un soggetto diverso da quello che ha interesse alla sua formazione.
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nota3

Liserre-Jarach , Forma, in Il contratto in generale, t.3, in Tratt.dir.priv., Torino, 1999, p. 458.
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nota4

Il pubblico ufficiale, cioè, non attesta la verità o la serietà della dichiarazione emessa dalla parte, ma si limita a documentare la avvenuta dichiarazione in sua presenza (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 285). Circa la valenza delle dichiarazioni rese dai privati, giova osservare come, sempre più frequentemente, la legge imponga che gli stessi vengano ammoniti dal notaio circa le conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti, dovendo rendere attestazioni relative ad elementi quali indicazioni urbanistiche, dati afferenti ai pagamenti eseguiti allo scopo di pagare il prezzo della vendita, etc.. In questi casi si tratta di vere e proprie dichiarazioni giurate, la cui non corrispondenza al verro espone la parte al rischio di commettere il reato di falsità ideologica (cfr., sul tema, (Cass. Pen., Sez. V, 5365/2018)
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nota5

La nullità dell'atto pubblico comporta la nullità dell'intero negozio (cfr. Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p. 285).
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nota6

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 254.
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Bibliografia

  • CANDIAN, Documentazione e documento, Enc. dir.
  • CARNELUTTI, La prova civile, Milano, 1992
  • LISERRE-JARACH, Forma. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

  • Brevi note sui rapporti fra autenticazione notarile ed omologazione giudiziaria nell’ambito della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010
  • Quesito 173-2010/C e 60-2010/T, Verbale di conciliazione e trascrizione. Fattispecie

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