Documenti amministrativi informatici

L'art. 23 ter del Codice dell'amministrazione digitale (norma introdotta ex novo per effetto del D.Lgs. 235/2010) assume in considerazione gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni mediante strumenti informatici.

Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi del II comma della disposizione in esame, invece "i documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile." Ciò non vale certo a dotare gli atti endoprocedimentali sottoscritti con firma elettronica "pesante" di una forza speciale. Evocare infatti la semplice forza probatoria della scrittura privata (art. 2702 cod.civ.) pare, piuttosto, dirimere l'eventuale dubbio sulla peculiare efficacia dell'atto amministrativo al quale fosse stata apposta la firma digitale. Esso infatti non assurge ex se al rango di atto pubblico, a tutti gli effetti dotato della speciale efficienza probatoria dello stesso.

La norma prevede al III comma 3 una regola che disciplina la valenza della copia informatica di un documento il cui originale è stato formato dall'amministrazione su supporto cartaceo. Infatti "le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico"

Allo scopo di assicurare "la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da AgID, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico." (art 23 ter V comma).

La disposizione si chiude con un rinvio alle altre norma in tema di documento e di copia contenute nel Codice dell'amministrazione digitale: "Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23 bis".

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