Conclusione del contratto in difetto di contestualità spazio-temporale



La problematica afferente alla conclusione dell' accordo negoziale si pone nel caso in cui manchi una contestualità spazio-temporale, di modo che sia dato di poter distinguere tra una proposta ed un'accettazione come atti cronologicamente distinti.

Occorre rilevare che il Codice del'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , entrato in vigore in data 1 gennaio 2006) contiene una serie di concrete prescrizioni relative alla formazione e alla valenza del documento elettronico trasmesso telematicamente nota1. Viene infatti diciplinato il documento informatico e la sottoscrizione del medesimo per il tramite della firma elettronica, equiparandosi lo scambio di documenti elettronici firmati alla forma della scrittura privata.

E' evidente la rilevanza del fenomeno connesso alla possibilità di formare atti tra parti tra loro lontane, con particolare riferimento al costante incremento delle contrattazioni via Internet (si veda la disciplina approntata in un primo tempo per il tramite del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 emanato in attuazione della direttiva CEE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza , normativa successivamente abrogata per effetto dell'entrata in vigore del Codice del consumo portato dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che all'art. 50 e ss. si occupa in maniera specifica di tali contrattazioni) .

Tornando alla distinzione tra proposta ed accettazione si impone qualche preliminare notazione relativa alla logica del consensualismo.

La formazione del contratto è infatti ispirata al principio della formazione della comune volontà o intenzione delle parti ( cfr. art. 1362, I comma cod. civ. .)

Norma paradigmatica in questo senso è l'art. 1326 cod. civ. , la quale precisa che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

La proposta contrattuale è dunque l'elemento dal quale prende origine la dinamica di formazione dell'accordo.

La proposta è qualificabile dunque come un atto unilaterale prenegoziale recettizio che crea vincoli a carico del dichiarante anche prima del momento in cui viene accettata dalla controparte.

Quest'ultima può appropriarsene, rifiutarla, non dare alcun corso all'offerta; l'offerente è invece vincolato finché l'offerta non sia revocata, o accettata, o rifiutata.

A propria volta anche l'accettazione deve considerarsi atto unilaterale avente natura prenegoziale complementare rispetto alla proposta, nel senso che deve avere contenuto conforme a questa e pervenire all'offerente.

La proposta o l'accettazione perdono efficacia in caso di morte dell'offerente o, rispettivamente, dell'accettante. Tuttavia nel caso in cui esse sono state fatte dall'imprenditore, l'esigenza della prosecuzione dell'attività d'impresa richiede che rimangano ferme: pertanto le medesime non devono ritenersi caducate (e la regola vale anche se l'imprenditore diventi incapace). Ciò a meno che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze (art. 1330 cod. civ. ).

L'accettazione deve pervenire all'offerente nel termine stabilito, ovvero secondo gli usi. Non è dunque applicabile per l'accettazione di essa il termine di prescrizione di dieci anni, ex art. 2946 cod. civ. , valendo, invece, i predetti criteri dettati dall'art. 1326, II comma, cod. civ. , secondo cui l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui indicato o, altrimenti, in quello ordinariamente necessario secondo la natura del contratto o secondo gli usi.

E' comunque possibile riconoscere efficacia all'accettazione tardiva, che giunga cioè all'offerente oltre il termine da lui indicato, nel caso in cui l'offerente dia notizia immediatamente alla controparte di volerla riconoscere (art. 1326 cod. civ. ).

Il contratto può essere aperto ad altre adesioni: se non sono stabilite le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto, o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari (art. 1332 cod. civ. ). Questa possibilità ricorre spesso nei contratti associativi.

Proposta ed accettazione debbono incontrarsi per dare origine al contratto: in particolare l'accettazione deve essere conforme alla proposta, altrimenti equivalendo a nuova proposta in relazione alle difformità da essa: se Tizio chiede a Caio se gli interessa l'acquisto di 10 uova al prezzo di euro 1 cadauna, il contratto è concluso quando Caio comunica di accettare queste condizioni.

Qualora invece l'accettazione fosse difforme dalla proposta (Caio risponde: compro 100 uova al prezzo di euro 0,50 l'una), l'accettazione non vale come tale, ma si trasforma in nuova offerta (Cass. Civ. Sez. II, 2472/99 ); spetterà all'offerente originario, ora diventato accettante, rispondere, accettando, o rifiutando. Nel caso in cui accetti, il contratto è formato (art. 1326, ultimo comma, cod. civ. ) quando, nell'esempio fatto, l'acquirente ha notizia dell'accettazione della nuova proposta.

Che rilievo ha il silenzio ai fini di un'eventuale accettazione?

Il tema sarà oggetto di analisi specifica in sede di disamina delle modalità di manifestazione della volontà. Fin d'ora comunque occorre sottolineare che non è possibile, al di fuori da particolari prassi instauratesi tra determinati contraenti, che il proponente affermi unilateralmente, inviando la proposta, che il silenzio serbato sulla medesima abbia significato di accettazione.

Quando in definitiva si può dire che sia stato concluso l'accordo contrattuale ?

In astratto, quando il contratto si perfeziona per effetto di uno scambio di consensi espressi in difetto di contestualità spazio-temporale, sono praticabili diverse soluzioni:

  1. è possibile in un primo senso considerare vincolati i contraenti nel momento in cui viene semplicemente emessa l'accettazione (teoria della emissione);
  2. si può stabilire che il contratto si concluda nel momento in cui avviene la spedizione dell'accettazione (è questa la regola della conclusione del contratto nell'area di common law );
  3. la scelta può riferirsi al momento della recezione dell'accettazione come elemento che decide della conclusione, vale a dire il momento in cui l'offerente poteva essere a conoscenza dell'accettazione (teoria della recezione);
  4. è anche possibile considerare il momento in cui l'offerente ha effettivamente conosciuto l'accettazione (teoria della cognizione);
  5. il nostro legislatore ha scelto una via intermedia tra le ultime due: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 cod. civ. ). Si tratta della cosiddetta teoria della conoscibilità nota2, in quanto esiste un criterio legale presuntivo che specifica quando l'accettazione si deve ritenere come giunta a conoscenza dell'altra parte: si tratta della c.d. presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ..

La scambio di corrispondenza possiede anche una rilevanza ulteriore rispetto a quella propria del tema del perfezionamento del consenso. Infatti la vigente normativa consente che, il contratto concluso per corrispondenza in alcuni casi sia assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ovvero a tassa fissa. E' stato deciso al riguardo che tale regola rinvenga applicazione anche nell'ipotesi i cui lo scambio intervenga senza formalità, brevi manu, tra le parti (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-T 19799/2018).

Note

nota1

L'art. 15, II comma , della c.d. Legge Bassanini 15 marzo 1997, n. 59 conteneva già la previsione secondo la quale "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime forme.....sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". E' successivamente intervenuto in materia il D.P.R. 445/00, in larga parte abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale.
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nota2

Si tratta della teoria messa acutamente in evidenza da Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 304 e che, a giudizio di alcuni (Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 523), sarebbe una riproposizione temperata della teoria della conoscenza, mentre da altri (Roppo, voce Formazione del contratto, in Enc.giur.Treccani, p. 2) viene configurata come una articolazione del principio della ricezione.
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Bibliografia

  • ROPPO, Formazione del contratto , Enc.giur.Treccani

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