Il notaio e la firma digitale (art.23 bis l.n.)



Ai sensi dell'art. 23-bis della legge notarile (L. 89/13, novellata dal D.Lgs. 110 del 2010), il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato. La norma, al di là della formulazione non particolarmente felice (dal momento che l'Autorità preposta non rilascia certo la firma digitale, bensì il dispositivo per l'apposizione della medesima, altresì provvedendo a fornire al pubblico ufficiale i codici alfanumerici per il cui tramite apporre la firma digitale), costituisce una rilevantissima innovazione. Essa infatti, non a caso inserita immediatamente dopo l'art. 23 che tratta del sigillo, manifesta come la firma digitale costituisca il complemento dematerializzato di quanto nella realtà materiale è rappresentato dal tabellione. In altri termini non è possibile esercitare la funzione notarile se non essendosi preventivamente dotati di tutto quanto è funzionale all'apposizione della firma digitale, nè più nè meno di quanto accada per il sigillo, il cui difetto non consente di praticare l'attività di stipulazione di atti pubblici o di autenticare scritture private.

Prassi collegate

  • Quesito n. 22-2017/DI, Quietanza di atto di surroga e validità della firma digitale
  • Studio n. 1-2017/DI, Il documento digitale nel tempo
  • Studio n. 1-2012/DI, Il glifo e l’attività notarile, aggiornamento studio 1-2012/DI, La novella dell’art.23-ter C.A.D. e le nuove Linee Guida
  • Studio n. 1-2012/DI, Il glifo nell'attività notarile

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