Ai sensi dell'art.
7 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (abrogato dal D.P.R.
445/2000 ) e dell'art.
26 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (in un primo tempo novato completamente dall'art.
10 del D.P.R. 137/2003, successivamente espressamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82), il titolare della coppia di chiavi asimmetriche di criptazione (vale a dire quella pubblica e quella privata) poteva domandare ed ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
La chiave privata di cui si richiedeva il deposito poteva essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo (ovviamente allo stato attuale della tecnica si tratterà di un supporto magnetico o magneto-ottico) a cura del depositante. Il supporto doveva essere consegnato racchiuso in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
Il III comma della norma riferita
10 per il resto faceva espresso riferimento, in quanto applicabili, alle modalità del deposito di cui all' art.
605 cod. civ. , dettate in tema di deposito del testamento segreto
nota1.
Il deposito della chiave privata, peraltro adempimento rimasto "sulla carta" anche durante il periodo di vigenza della normativa in parola,
è stato eliminato in esito all'entrata in vigore del D.P.R. 137/2003, il cui art. 10 tratta dell'attività dei certificatori in Italia e nei Paesi dell'Unione europea. Note
nota1
Cfr. Petrelli, Commento al regolamento sugli atti, documenti e contratti in forma elettronica, in Notariato, 1998, n. 3, p. 295.
top1Bibliografia
- PETRELLI, Commento al regolamento sugli atti, documenti e contratti in forma elettronica, Notariato, 3, 1998