La forma elettronica, il documento informatico



I documenti "informatici", il cui contenuto è attingibile per il tramite della fruizione di programmi software e grazie ai sistemi di comunicazione a distanza, assumono una rilevanza sempre maggiore nella moderna temperie socio-economica.

Nel nostro ordinamento una compiuta disciplina degli aspetti legati al processo di formazione, di utilizzazione, di comunicazione dei documenti informatici e della valenza giuridica degli stessi è contenuta dal c.d. "Codice dell'amministrazione digitale" portato dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, entrato in vigore il primo gennaio 2006, successivamente modificato dal D.Lgs. 04 aprile 2006, n.159, dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 nonchè dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sulla c.d. "agenda digitale".
Le linee guida del corpo normativo appaiono ispirate, soprattutto in riferimento alla novellazione intervenuta nel 2010, ad una piena equiparazione tra documento informatico e documento cartaceo (definito anche come "analogico"). In questo senso nessuna forza speciale privilegiata è annessa alla modalità concreta di formazione (sia essa cartacea o informatica) del documento e/o della copia dello stesso, forza che è caso mai conseguibile per il tramite dell'attività di autenticazione da parte di pubblico ufficiale autorizzato a ciò dalla legge.

L'art. 20 del predetto Codice dispone testualmente che "il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice". Inizilamente con il D.P.C.M. 30 marzo 2009 erano state emanate le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. Le dette regole sono state integralmente sostituite da quelle portate dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013, successivamente variate con DPCM 3 dicembre 2013.
La normativa di cui al Codice dell'amministrazione digitale, che viene a sostituire un coacervo di disposizioni intervenute in materia nel corso degli anni, è destinata a disciplinare non soltanto i rapporti con la pubblica amministrazione (si pensi anche all'amministrazione della Giustizia, in riferimento all'adozione del processo telematico (in relazione al quale, secondo il diritto UE, sono valide le firme digitali, sia di tipo CAdES, sia PAdES: cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 10266/2018), delle notificazioni basate sulla posta elettronica certificata, al procedimento esecutivo: cfr. le disposizioni di cui al D.L. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010 n. 24) , ma anche le relazioni interprivate.

Evidente appare come il documento informatico sia idoneo a consentire lo scambio di informazioni, di certificazioni, di istanze tra il privato e la pubblica amministrazione e tra le varie strutture amministrative. In questo ambito esso può porsi come un rilevantissimo mezzo per rendere più veloce l' iter procedimentale e per assicurare al cittadino il diritto all'accesso nota1.

Prima di intraprenderne l'analisi è comunque indispensabile percorrere, sia pure sommariamente, le tappe evolutive degli interventi del legislatore.
L'art. 15, II comma della c.d. "Legge Bassanini" del 15 marzo 1997, n. 59, conteneva la previsione secondo la quale "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime forme sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". Questa si può considerare la prima disposizione di carattere generale nel nostro ordinamento volta a conferire esplicitamente rilevanza giuridica al c.d. documento informatico, vale a dire la cui forma corrisponde ad una sequenza di byte intelleggibili con l'ausilio di apposito software nota2.
Volendo essere precisi, già anteriormente all'emanazione della detta legge, l'art. 491 bis cod. pen. (nel suo testo originario, precedente cioè alla modificazione radicale introdotta per effetto della L. 18 marzo 2008, n.48 ) conteneva un aspetto definitorio: "per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli". Come appare evidente si trattava tuttavia di una definizione che aveva ed ha quale scopo principale quello di mettere a fuoco il problema del documento informatico in relazione ai reati di falso e che, pertanto, era comunque sprovvista di una valenza di carattere generale.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (emanato a norma della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma II, di cui costituiva attuazione concreta, abrogato dal successivo D.P.R. 445/00, a propria volta modificato dal D.P.R. 137/03), portava successivamente una serie di concrete prescrizioni relative alla formazione e alla valenza del documento elettronico. Veniva infatti prevista la c.d. firma elettronica per il tramite di chiavi asimmetriche di criptazione, equiparandosi lo scambio di documenti elettronici firmati alla forma della scrittura privata.
In data 8 febbraio 1999 venne emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il regolamento attuativo che stabiliva le regole tecniche per la formazione, trasmissione, duplicazione, riproduzione, validazione anche temporale, dei documenti informatici. La detta normativa è stata successivamente abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'ulteriore regolamento portante le regole tecniche per l'utilizzo della firma digitale (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004 , in vigore dal 12 maggio successivo).
L'art. 4 del D.P.R. 513/97 (abrogato dal D.P.R. 445/00), prevedeva, in particolare, che il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfacesse il requisito legale della forma scritta. Al successivo art. 5 si aggiungeva inoltre che il documento informatico sottoscritto con la forma digitale ai sensi dell'art. 10 avesse efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cod. civ..
Altri passaggi importanti della detta legge erano quelli di cui agli artt. 2 ed 11 , dal contenuto comunque perplesso. Si apprendeva infatti che i documenti informatici da chiunque formati erano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del regolamento.Si diceva inoltre che i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale fossero validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.Tutte queste disposizioni sono state abrogate in seguito all'emanazione del D.P.R. 445/00 di cui meglio in seguito.

Qual è in definitiva l'efficacia del documento informatico e della firma elettronica? La risposta della legge al quesito, fondamentale, è stata ondivaga. E' chiaro che la mera equiparazione del documento elettronico alla scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 2702 cod. civ. sancita dall'art. 10 del D.P.R. 445/00 nella originaria formulazione del medesimo non risultava particolarmente incisiva, potendo comunque esser disconosciuta la sottoscrizione da colui che apparentemente ne fosse risultato l'autore nota3. Le cose mutarono completamente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2002, n. 10, attuativo della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, che, distinguendo tra firma elettronica "semplice" e avanzata, estese l'efficacia probatoria di cui all'art.2712 cod. civ. al documento informatico con riferimento ai fatti ed alle cose rappresentate, sancendo la piena prova circa la provenienza delle dichiarazioni del sottoscrittore con firma digitale "o con altro tipo di firma elettronica avanzata" ogniqualvolta la forma fosse basata su un certificato qualificato.
Il successivo D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 si occupò di trasfondere le innovazioni di cui al detto decreto legislativo nell'articolazione del D.P.R. 445/00 , le cui disposizioni furono conseguentemente modificate.Sembrava dunque assicurata quella che gli informatici definiscono come non ripudiabilità del documento.
Il quadro muta ancora una volta per effetto dell'entrata in vigore, a far tempo dal 1 gennaio 2006 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005), per effetto del quale il D.P.R. 445/00 è stato per larga misura abrogato.

In un certo senso si è fatta retromarcia nota4. Da un lato l'art. 21 del D. Lgs. 82/05 al I comma dispone che il documento informatico al quale sia stata apposta una firma elettronica è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza ed immodificabilità dall'altro il II comma della norma, con riferimento al documento sottoscritto con firma avanzata, qualificata o digitale formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento "ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 cod. civ. ". Si può così dire radicalmente negata la c.d. non ripudiabilità del documento informatico, situazione raggiungibile (art. 26 D. Lgs. 82/05) soltanto in conseguenza dell'autenticazione notarile o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se mai qualche dubbio residuasse, l'ultima parte del II comma del predetto art. 21 del D. Lgs. 82/05 si incarica di fugarlo: infatti viene precisato che l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data da costui prova contraria.
D'altronde neppure il requisito della data certa sembrerebbe sottrarsi alla contestabilità (Cass. Civ., Sez. I, 12939/2017). Va tuttavia osservato come sia stato successivamente deciso che il documento elettronico dotato di marca temporale apposta dall'ente certificatole secondo gli standards Digit Pa può essere considerato come avente data e ora certa, opponibile anche ai terzi (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4251/2019).
Con le modificazioni introdotte per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 sono state in un certo senso ricomposte alcune antinomie che si erano venute a creare per effetto della continua opera di novellazione. In particolare si è ripristinato il riferimento alla firma elettronica avanzata, nozione direttamente scaturente dalla Direttiva CE 93/99, di cui la firma qualificata non è che una specie. D'altro canto le modifiche di cui alla legge di conversione del d.l. sulla c.d. "agenda digitale" (l.17 dicembre 2012 n.211) hanno riconnesso la presunzione di riconducibilità al titolare dell'utilizzo del dispositivo di generazione della forma elettronica soltanto a quella avanzata o digitale, implicitamente escludendo quella semplicemente avanzata.

Note

nota1

Petrelli, Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile, in Notariato, 1997, n. 6, p. 587.
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nota2

Così anche De Santis, Tipologia e diffusione del documento informatico. Pregresse difficoltà di un suo inquadramento normativo, in Corriere Giuridico, 1998, n. 4, p. 387.
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nota3

Contra Gentili, Documento informatico e tutela dell'affidamento, in Riv. dir. civ., 1998, vol. II, p.174 e Zagami, La firma digitale tra soggetti privati nel regolamento concernente atti, documenti e contratti in forma elettronica, in Dir. informatico e informatica, 1997, p.907, che reputavano non suscettibile di disconoscimento il documento informatico, dal momento che il titolare della chiave privata non avrebbe comunque potuto negare come appartenentegli la firma digitale corrispondente alla propria chiave, dal momento che la procedura di validazione avrebbe comunque attestato legalmente la provenienza del documento.
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nota4

Lisi, Balzo del gambero o evoluzione normativa? in RDEGNT (Rivista di diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie), Milano, 2005, n. 4, p.555.
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Bibliografia

  • DE SANTIS, Tipologia e diffusione del documento informatico. Pregresse difficoltà di un suo inquadramento normativo, Corriere giuridico, 4, 1998
  • GENTILI, Documento informatico e tutela dell'affidamento, Riv.dir.civ., II, 1998
  • LISI ANDREA, Balzo del gambero o evoluzione normativa?, RDEGNT, n. 4, 2005
  • PETRELLI, Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile, Notariato, 6, 1997
  • ZAGAMI, La firma digitale tra soggetti privati nel regolamento concernente atti, documenti e contratti in forma elettronica, Dir. informatico e informatica, 1997

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