Atto istitutivo di trust e natura indiretta della liberalità. Conseguenze in tema di porzione legittima. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 5073 del 17 febbraio 2023)

Il "trust inter vivos", con effetti "post mortem", deve essere qualificato come donazione indiretta rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 cod.civ., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa.
L'istituzione di un "trust" (nella specie cd. "autodichiarato"), con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.
L'art. 809 cod.civ., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 778 cod.civ..

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione un trust "inter vivos" i cui effetti tuttavia si sarebbero prodotti soltanto alla morte del disponente, per di più di tipo discrezionale, nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti deve intendersi affidata alla discrezionalità del "trustee". Per la qualificazione di tale fattispecie in chiave di donazione indiretta, si veda Cass. civile, sez. Unite 2019/18831.
Quale protezione per i legittimari eventualmente lesi per effetto di siffatta disposizione? Secondo la S.C. a presidio dei diritti dei riservatari è pacificamente applicabile l'azione di riduzione esercitabile contro l'atto istitutivo e gli eventuali successivi atti di conferimento. Inutile invocare la nullità del "trust" a causa della presunto contrasto rispetto all'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Legittimati passivi rispetto all'azione di riduzione saranno pertanto i beneficiari, nell'ipotesi in cui il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali o comunque i beneficiari che saranno tali con certezza in un momento successivo, o, in subordine, addirittura il "trustee" nel caso in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione. Infine va messo a fuoco come l'atto istitutivo, avente natura di liberalità indiretta, se non si sottrae alle regole della riunione fittizia, della collazione e della riduzione, risulta estraneo rispetto a norme dettate specificamente in tema di donazione, quali la causa di nullità di cui all'art. 778 cod.civ..

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