Ai sensi del II comma dell'art.
733 cod.civ. il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario. Questa determinazione non è vincolante per gli eredi qualora l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosca contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Risulta importante, ai fini di rettamente intendere il tenore letterale della disposizione, spiegare il significato della locuzione "stima" di cui alla norma evocata. Si è sostenuto che con essa si intenderebbe alludere non già ad una mera valutazione di carattere economico, bensì alla
predisposizione di un progetto divisionale nota1. E' chiaro che, allo scopo di predisporre gli assegni, occorra anche conferire un valore economico ai cespiti, pur non dovendosi a ciò ridurre la "stima" di cui all'art. 733 cod.civ. ; d'altronde è la stessa norma a far menzione di "divisione proposta da questa persona".
Proprio questa "proposta di divisione" fa comprendere come la figura in esame
non venga a configurare una vera e propria divisione con efficacia reale e dispositiva immediata, il cui contenuto (a livello di formazione dei lotti) sia rimesso alla volontà del terzo.
Costui dovrà soltanto elaborare uno schema di divisione (una proposta di divisione) da sottoporre ai beneficiari nota2. Il progetto non è, tuttavia, un mero consiglio: gli eredi vi sono vincolati ad eccezione del caso in cui l'autorità giudiziaria lo riconosca contrario alla volontà del testatore o manifestamente iniquo. Una volta che gli eredi abbiano ricevuto il progetto non faranno altro che recepirlo addivenendo convenzionalmente alla divisione.
Quanto alla natura giuridica dell'istituto in esame si può dire che il terzo possieda la veste dell'arbitratore, venendo a svolgere la funzione di eterointegrazione della volontà del testatore
nota3. A riprova di ciò si può porre a confronto la disciplina dell'impugnativa della determinazione operata dal terzo prevista dal II comma dell'art. 733 cod.civ. (norma che fa riferimento alla manifesta iniquità) con quella, del tutto analoga, di cui alla regola generale
ex art.
1349 cod.civ. che prevede la figura dell'arbitraggio nel contratto
nota4.
Il progetto divisionale rimesso al terzo è più in generale riconducibile alla tematica dei negozi
per relationem, vale a dire quegli atti di autonomia il cui contenuto è in parte determinato in riferimento a dati extratestuali
nota5.
Si rammenti che, nell'ambito testamentario, la possibilità di rimettere alla determinazione del terzo il contenuto delle disposizioni ovvero l'individuazione del beneficiario è più limitata rispetto a quanto è dato di poter osservare nell'ambito degli atti tra vivi (cfr. artt.
631 e
632 cod.civ.).
Note
nota1
V. Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, p.162.
top1nota2
In questo senso Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1962, p.588; Gazzara, voce Fiducia testamentaria, in Enc. dir., p.438. Contra l'opinione di coloro che riconoscono una efficacia immediatamente reale alla determinazione al terzo (Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, p.136).
top2nota3
Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.191.
top3nota4
Così Vascellari, in Cian e Trabucchi, Comm. breve cod. civ., Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p.496.
top4nota5
Tra gli altri Mengoni, op.cit., p.166 e Burdese, op.cit., 1980, p.136.
top5Bibliografia
- BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
- FORCHIELLI, Della divisione: art. 713-768: libro secondo - delle successioni, Roma, Delle successioni, 1978
- GAZZARA, Fiducia testamentaria, Enc.dir., XVII, 1968
- MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950
- VASCELLARI, Padova, Cian Trabucchi Comm.breve cod.civ., 1994