Mandato generale e speciale



Relativamente all'ampiezza dell'oggetto è possibile riferire di mandato speciale e di mandato generale. Il mandato speciale è il contratto che riguarda un singolo affare determinato. L'incarico ha ad oggetto solo ed esclusivamente l'attività descritta dalle parti e quella complementare, funzionale a portarla a termine. Il mandato generale riguarda invece tutti gli affari che possono riguardare il mandante. L'art. 1708 cod.civ. a tal riguardo precisa che esso non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente nota1 .

Si può anche prospettare una figura di mandato che, quanto alla comprensività dell'oggetto si ponga su una linea intermedia tra mandato speciale e mandato generale. Si parla a questo proposito di mandato generico nota2, ma anche, curiosamente, di mandato specifico nota3. La terminologia è relativa: ciò che conta è che, con queste espressioni si allude ad un mandato che ha per oggetto il conferimento dell'incarico nota4 di compiere una serie di atti determinata (non un atto, non tutti gli atti), per lo più ricadente in una categoria.

Non va confusa con l'ampiezza del mandato generico la comprensività anche nel mandato speciale delle attività accessorie di cui al I° comma dell'art. 1708 cod.civ.. La disposizione chiarisce soltanto il fatto che la gestione non può non comprendere anche gli atti strettamente necessari a portare a compimento l'incarico conferito, con l'esclusione di quelli ulteriori, non conseguenziali (Cass. Civ. Sez. 1,5932/99 ) nota5 .

Note

nota1

A tal riguardo è ritenuta sufficiente la sola indicazione del tipo astratto di negozio che il mandatario è legittimato a compiere (Santagata, Mandato. Disposizioni generali, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1985, p.526 e Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.77). In giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6138/12.
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nota2

Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.351.
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nota3

Così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.547, il quale fa riferimento ad un mandato in cui venga conferito l'incarico solo ed esclusivamente "in relazione ad uno specifico complesso patrimoniale".
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nota4

Conferimento dell'incarico e non, si badi, conferimento di potere. Quest'ultimo manifesta la propria attitudine nei rapporti esterni (cioè tra mandatario e terzo) e si sostanzia nel conferimento parallelo di una procura ogniqualvolta il mandato si possa considerare rappresentativo.
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nota5

In questo senso anche Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.134.
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Bibliografia

  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, 1983
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • SANTAGATA, Mandato. Disposizioni generali., Bologna-Roma, Comm.cod.civ. dir. Scialoja Branca, 1985

Prassi collegate

  • Quesito n. 43-2020/C, L’utilizzabilità di una procura generale a compiere qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione

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