Mandato a favore del terzo



L'art. 1723 cod.civ., dettato in tema di revoca del mandato, assume in considerazione accanto all'ipotesi del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario (c.d. mandato in rem propriam ) pure il mandato conferito nell'interesse di terzi. La comune disciplina consiste nell'irrevocabilità del mandato, salva la giusta causa.

Una prima questione che viene in esame riveste carattere letterale. Il mandato deve essere conferito anche nell'interesse di terzi oppure è sufficiente che venga attribuito semplicemente nell'interesse di terzi (comunque sempre salvo l'interesse del mandante)?

Nella prima ipotesi l'interesse di terzi si affiancherebbe a quello del mandatario (accanto a quello, pur sempre presente, del mandante), nel secondo invece potrebbe essere esclusivo. Il tenore letterale della norma è invero perplesso a questo proposito perchè parla del "mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi" ove non è ben chiaro se "anche" riguardi soltanto l'interesse del mandatario oppure si riferisca anche all'interesse di terzi.

Se dovessimo adottare la soluzione in base alla quale sarebbe sufficiente solo l'interesse del terzo ci si troverebbe di fronte ad un mandato qualificabile in chiave di contratto a favore di terzo (art. 1411 cod.civ.) nota1. Questa via risulta difficilmente conciliabile con la disciplina esposta dall'art.1723 cod.civ. (Cass.Civ. Sez.III, 8343/1995 ). Qualora il mandato fosse a favore di terzo la stipulazione sarebbe infatti irrevocabile dal tempo in cui il terzo dichiara di voler profittare del beneficio a suo favore (III comma art. 1411 cod.civ.). Per l'art. 1723 cod.civ. invece la revoca non è più possibile dalla conclusione dell'accordo (salvo patto contrario). Ne segue che la figura in esame differisce dal mandato a favore di terzo nota2 . In quest'ultimo i contraenti stabiliscono che uno o più vantaggi (o tutti) scaturenti dal negozio gestorio si producano direttamente in capo al terzo. Nel mandato conferito anche nell'interesse di terzo, al contrario, il terzo non acquista alcun diritto nei confronti del mandatario nota3 .

Note

nota1

In dottrina (Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, vol. XXXII, Milano, 1984, p.106) si sono ulteriormente individuate due fattispecie specifiche: l'una in cui il mandatario si obbliga a compiere l'atto gestorio per conto di un terzo, sul quale ricadono quindi non soltanto gli effetti favorevoli della gestione, ma anche quelli sfavorevoli, l'altra in cui il mandatario, pur essendo obbligato ad agire per conto del mandante, assume il distinto obbligo di attribuire ad un terzo, anziché al mandante, uno o più risultati favorevoli (ipotesi che potrebbe essere denominata come "mandato con clausola a favore di terzo"). Sia in un caso che nell'altro "il terzo acquista un diritto (reale o di credito) direttamente nei confronti del mandatario, e la stipulazione in favore dello stesso diviene irrevocabile non prima che questi comunichi di volerne profittare".
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nota2

In questo senso anche Baldini, L'estinzione del mandato: la revoca. Il mandato in rem propriam, in Il mandato (a cura di Alcaro), Milano, 2000, p.480, il quale sottolinea la differenza tra le due figure: il mandato irrevocabile di cui all'art.1723, II° comma cod.civ. concreta un contratto bilaterale e sinallagmatico (in cui il terzo risulta estraneo e non ha acuna azione), mentre il mandato irrevocabile in favore del terzo è figura giuridica diversa, perché in esso è inserita una clausola o un patto obbligatorio, in base al quale il terzo è titolare di un diritto soggettivo all'adempimento di tale obbligo.
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nota3

Così Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.376 e Luminoso, cit., p.109.
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Bibliografia

  • BALDINI, L'estinzione del mandato: la revoca. Il mandato in rem propriam, Milano, Il mandato, 2000
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984

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