Il comodante ha la possibilità di recedere dal comodato, sciogliendo il contratto.
L'esercizio di tale essenziale diritto può avere luogo in una serie di casi dalla eterogenea natura.
Occorre anzitutto rilevare che il comodato può essere stato convenuto a termine o meno.
In quest'ultima ipotesi (c.d. "precario") l'art.
1810 cod. civ. dispone che il comodatario debba effettuare la restituzione non appena il comodante abbia comunicato la propria richiesta in tal senso. La qualificazione più convincente di questa richiesta è nel senso che si tratti dell'esercizio (
ad libitum, stante la gratuità del comodato) del diritto di recesso, inteso come atto unilaterale inteso a togliere efficacia
ex nunc alla stipulazione
nota1.
E' stato tuttavia deciso che, pure in ipotesi di c.d. "precario",
l'eventuale peculiare destinazione del bene (nella fattispecie pratica un appartamento destinato dai genitori di uno dei coniugi a sovvenire le esigenze di un nucleo familiare) che fosse presente alle parti in sede di formazione dell'accordo, potrebbe rendere impraticabile l'immediata restituzione (Cass.Civ. Sez.Unite,
13603/04). Sulla questione è stato tuttavia sollecitato un ripensamento da parte della III Sezione della S.C., che la ha rimessa ad una nuova valutazione delle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. III,
15113/13). Successivamente le SSUU si sono pronunziate (Cass. Civ. Sez. Unite
20448/2014) statuendo che il provvedimento di assegnazione non determina il mutamento del titolo di godimento dell'immobile in capo all'assegnatario ed è conseguentemente disciplinato dalle norme ad esso relative, compreso soprattutto l'art.
1809 cod. civ..
Speciale attenzione, secondo la pronunzia in esame, andrebbe riservata alla valutazione della portata del bisogno del comodante alla restituzione del bene, assoggettata ad una penetrante disamina (sul tema si veda la susseguente Cass. Civ., Sez. III,
24618/2015). In sintesi, se l'uso della casa fosse stato convenuto per sovvenire alle esigenze del nucleo familiare al comodante diverrebbe opponibile il provvedimento giudiziale di assegnazione in favore di uno dei coniugi in capo al quale si concentrerebbe il diritto personale di godimento (cfr. tuttavia Cass. Civ., Sez. III,
3553/2017 anche in riferimento alla mera convivenza) altrimenti tale effetto non si produrrebbe, potendo il comodante porre termine al contratto anche prima del termine convenuto ai sensi del II comma dell'
art.1809 cod.civ. (cfr. in tal senso, già (Cass.Civ. Sez.I,
6278/05).
Giova osservare come sia stato deciso che la presunzione assistente il comodato circa la volontà di destinare l'immobile alle esigenze familiari non operi dopo la separazione di fatto (Cass. Civ., Sez. I,
16141/13).
Se il comodato fosse stato convenuto a tempo indeterminato, il comodatario sarebbe invece tenuto ex
art.1810 cod.civ., a restituire il bene a semplice richiesta del comodante (Cass.Civ. Sez.I,
3179/07). Questo orientamento, contrastante rispetto a quello già accennato espresso dalle S.U. nel 2004, era stato confermato anche in tempi più recenti (cfr. Cass. Civ., Sez.III,
15986/08), ma è stato nuovamente bocciato dal riferito nuovo intervento delle SSUU nel 2014. Proprio in armonia con tale orientamento, è stato invece deciso nel senso che, ove il comodato fosse stato perfezionato avendo presente la destinazione a casa coniugale, la durata del rapporto dovrebbe essere determinata
per relationem rispetto al provvedimento giudiziale di assegnazione, effetto che non si produce invece quando il contratto sia stato concluso per permettere al coniuge di reperire altro alloggio (Cass. Civ., Sez. III
2506/2016). Un'eventuale qualificazione del rapporto in altri termini (diritto personale di godimento avente altra natura) vedrebbe gravato il comodatario dell'onere di darne conto in maniera puntuale (Cass. Civ., Sez. III,
1666/2016) altrimenti valendo le riferite regole.
Quando invece il comodato sia stato perfezionato con l'indicazione di un termine il recesso potrà essere esercitato nei seguenti casi:
- sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno di far uso del bene da parte del comodante (art. 1809 cod. civ. ) nota2 ;
- inadempimento rispetto agli obblighi di custodia di cui all'art. 1804 cod. civ. , norma che legittima il comodante a richiedere l'immediata restituzione della cosa ed il risarcimento degli eventuali danni nota3 ;
- morte del comodatario ai sensi dell'art. 1811 cod. civ. , che prevede la legittimazione passiva degli eredi del titolare del diritto personale di godimento. Nonostante sia contestato sembrerebbe che analoghe conseguenze sortisca la morte del comodante nota4. Cosa riferire della possibilità che il comodante pretenda di recedere indipendentemente dai presupposti di cui ai nn. 1,2 e 3 che precedono pur quando fosse stato pattuito un termine per la restituzione?
A fronte dell'opinione di chi esclude l'operatività dello scioglimento unilaterale del vincolo
nota5, si pone il parere di quanti osservano che in detta eventualità si può porre, al più, un problema di risarcimento del danno in favore del comodatario, il quale potrebbe essere chiamato a sopportare spese impreviste, avendo fatto affidamento sulla disponibilità della cosa
nota6.
Deve poi essere precisato come il comodato sia inopponibile all'acquirente del bene, il quale pertanto può ben domandare la cessazione del godimento del bene al comodatario in ogni tempo (Cass. Civ., Sez. III,
664/2016). Non è possibile, in particolare, invocare l'applicazione, neppure in via analogica, della norma di cui all'art.
1599 cod. civ. , dettata in tema di locazione.
Note
nota1
In questo caso, trattandosi di comodato a tempo indeterminato, in forza del generale principio che si applica a tutti i rapporti negoziali di durata indeterminata, si può ritenere che il comodante abbia la facoltà di recedere ad nutum in qualsiasi momento, concedendo un termine di preavviso. Pur in assenza di una espressa previsione normativa, analogo potere viene comunemente riconosciuto anche al comodatario (cfr. Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica- Zatti, Milano, 1995, p. 662).
top1nota2
La norma rinviene il proprio fondamento nella natura gratuita del negozio di comodato e prevede la possibilità di operare un recesso per giustificato motivo sopravvenuto, purché obiettivo. Il bisogno sopravvenuto, anche se di lieve entità, deve cioè essere serio: non potrebbe rilevare un semplice capriccio del comodante (Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Tratt. dir. civ., dir. da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1972, p. 36).
top2nota3
Non è necessario che dal comportamento del comodatario derivi un danno al comodante oppure che dalle modalità della condotta del primo possa ipotizzarsi il pericolo di un futuro inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa comodata. Il recesso è legittimamente esercitato in presenza di un inadempimento agli obblighi previsti in capo al comodatario, purché si tratti di inadempimento di non scarsa importanza (Carresi, Il comodato. Il mutuo, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1957, p. 77). Naturalmente, se sia derivato un danno, il comodatario sarà tenuto anche
al risarcimento dello stesso (Mastropaolo, I contratti reali, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, vol. VII, Torino, 1999, p.735).
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Di questo parere Luminoso, op.cit., p.662, mentre alcuni (Scozzafava, Il comodato, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XII, Torino, 1985, p.636; Miccio, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., Libro IV, Torino, 1969, p.89), argomentando dal carattere intuitus personae del comodato, preferiscono ritenere che la morte del comodante determini lo scioglimento del contratto.
top4nota5
Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che si pongono come eccezionali e tassativi, sono fatte altresì salve le ipotesi di recesso convenzionale: cfr. Luminoso, op.cit., p.661 e Scozzafava, op. cit., p. 635.
top5nota6
In quest'ultimo senso Tamburrino, voce Comodato, in Enc. dir., p.1004.
top6Bibliografia
- CARRESI, Il comodato, il mutuo, Torino, Trattato Vassalli, 1957
- GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
- MICCIO, Dei singoli contratti, Comm.cod.civ., IV, 1969
- SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
- TAMBURRINO, Comodato, Enc. dir., 1960