Rinuncia del mandatario



L'art. 1727 cod.civ.  prevede l'obbligo del risarcimento dei danni a carico del mandatario che rinunzi al mandato in difetto di una giusta causa.

Nonostante l'espressione della legge gli interpreti hanno sottolineato che non tanto si tratterebbe di una rinunzia, intesa come atto dismissivo (che, come tale non rinverrebbe alcuna situazione soggettiva attiva sulla quale appuntarsi), quanto di un recesso unilateralmente esercitato nota1. La cosa è ancor più evidente nel prosieguo della norma, dal momento che sempre l'art.1727 cod.civ. prescrive, nell'ipotesi in cui il mandato fosse stato convenuto a tempo indeterminato, che il mandatario risponde unicamente quando non avesse dato un congruo preavviso, manifestando ancor più chiaramente la reale natura della rinunzia, da intendersi come recesso nota2.

La giusta causa funziona quale giustificazione del recesso, che, comunque, è operativo immediatamente, producendo di per sé l'estinzione del mandato nota3.

E' ammissibile la rinunzia convenzionale alla rinunzia del mandato da parte del mandatario? Pare che al quesito possa esser data una risposta favorevole, anche se l'effetto di una siffatta convenzione sarebbe limitato alle parti nota4.

Note

nota1

Configura la fattispecie in chiave di recesso la dottrina pressoché unanime: Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ., it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.195; Carnevali, voce Mandato, in Enc.giur.Treccani, 1990, p.10; Mirabelli, Dei singoli contratti , in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino,1968, p.623; Bavetta, Sulla revoca del mandato, in Scritti in onore di S.Pugliatti, Milano, 1978, p.112.
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nota2

Così Luminoso, Mandato, commissione, spedizione in Trattato di dir.civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, vol. XXXII, p. 471, per il quale la "rinunziabilità" del mandato sarebbe, più in particolare, da ricondurre all'antica natura gratuita del medesimo.
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nota3

La giusta causa, intesa come quella situazione che non consente la prosecuzione del rapporto di mandato sia per ragioni subiettive, inerenti a comportamenti del mandante (anche se taluni Autori, tra cui Nanni, Dell'estinzione del mandato, Roma, 1994, p.180, ritengono necessario, in tema di rinunzia del mandatario, "considerare anche fatti attinenti alla sua persona quali la malattia, il cambiamento di residenza o professione e la sopravvenuta grave inimicizia fra lui ed il mandante"), sia per ragioni obiettive, vale a dire circostanze estranee ad esso che ostacolino il normale svolgimento dell'attività gestoria, costituisce "ragione esoneratrice dell'obbligazione riparatoria connessa con l'esercizio del diritto di recesso" (Mancini, Il recesso unilaterale ed i rapporti di lavoro, Milano, vol.VIII, 1962, p.227) e non condiziona l'efficacia estintiva del recesso. Ne segue che, in tale ipotesi, ben si potrebbe parlare di un recesso ad nutum o discrezionale, il quale, se esercitato in presenza di giusta causa, esonera dal risarcimento dei danni. In assenza di giusta causa il recesso determinerebbe, invece, la nascita di un'obbligazione risarcitoria (analogamente Grossi, Le altre cause di estinzione del mandato, in Il mandato, a cura di Alcaro, Milano, 2000, p.560).
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nota4

Così Luminoso, cit., p.473.
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Bibliografia

  • BAVETTA, Sulla revoca del mandante , Milano, Scritti in onore di Pugliatti, 1978
  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • GROSSI, Le altre cause di estinzione del mandato, Milano, Il mandato, Alcaro, 2000
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MANCINI, Il recesso unilaterale e i rapp. di lav., Milano, 1962
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • NANNI, Dell'estinzione del mandato, Roma, 1994

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