All'acquirente dell'immobile non è opponibile il contratto di comodato già stipulato dall'alienante nel tempo che precede il trasferimento. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 664 del 18 gennaio 2016)

Il contratto di comodato, posto in essere dall’alienante di un bene, in un periodo precedente alla vendita dello stesso, non è opponibile al terzo acquirente. Colui che acquista, a titolo particolare, un bene, già dato in comodato dall’alienante, infatti, non deve subire alcun pregiudizio in ragione dell’esistenza di tale contratto e ha il diritto di chiedere la cessazione del godimento del bene da parte del comodatario, al fine di conseguirne la piena disponibilità.
Il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del bene dato in comodato dal venditore può essere fatto valere dal nuovo proprietario solo con una lettera nella quale si chiede il rilascio immediato dell’immobile e quindi si manifesta la volontà di disporre di tale bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la locazione è limitatamente opponibile all'acquirente del bene locato, dal momento che l'art.1599 cod.civ. prevede una specifica disciplina di tale aspetto. La norma, avente carattere eccezionale, è tuttavia insuscettibile di applicazione analogica ad altra situazione soggettiva avente la medesima consistenza di diritto personale di godimento, quale per l'appunto il comodato.

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