Recesso (cessione dei beni ai creditori)



L'art.1985 cod.civ.  prevede che il debitore possa sempre esercitare il diritto di recedere dal contratto di cessione dei beni. Onde poter procedere in questo senso il debitore ha tuttavia l'onere di offrire ai creditori cessionari (la norma distingue tra  "coloro con i quali ha contrattato" e "quanti hanno aderito alla cessione" evocando la duplice modalità di perfezionamento del vincolo tipica dei contratti per adesione di cui all'art. 1332 cod.civ.) il pagamento del capitale e degli interessi nonchè delle spese di gestionenota1.

Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento nota2.

Note

nota1

Il diritto di recesso attribuito al debitore viene, perciò, subordinato all'effettivo pagamento del capitale e degli interessi spettanti ai cessionari, ciò che può costituire l'esito del perfezionamento di una datio in solutum (D'Avanzo, voce Revoca, in N.sso Dig.it., vol.XIV, 1967, p.1046).
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nota2

Il debitore cedente vede cioè condizionato il suo diritto di recedere al pagamento integrale del debito. Questo fa ritenere ad alcuni che, più che di recesso vero e proprio, come sostenuto da quanti (Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947, p.220) riconducono questa fattispecie alla figura generale prevista dall'art.1373 cod.civ., si debba configurare una forma di adempimento del debitore: cfr. Ghidini, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956, p.213 e D'Avanzo, cit., p.1046.
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Bibliografia

  • D'AVANZO, voce Revoca, N.mo Dig.it.
  • GHIDINI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956
  • SALVI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947

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