Cass. civile, sez. I del 2007 numero 3179 (13/02/2007)


Quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica nè la natura nè il contenuto del titolo di godimento dell'immobile. Ciò comporta che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l'esclusione di uno dei coniugi dall'utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell'assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale. La conseguenza è che ove si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato (cosiddetto precario), il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda e che il diritto di recesso del proprietario è stato legittimamente esercitato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2007 numero 3179 (13/02/2007)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti