Il
comma 60 dell'art.
1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede, in materia di contratto di convivenza,
la possibilità che il vincolo istituito per effetto del medesimo, possa venir meno anche semplicemente in esito alla manifestazione di una volontà unilateralmente espressa.Accanto alla risoluzione per mutuo consenso, la norma infatti prescrive che essa possa intervenire
"per recesso unilaterale", la cui dichiarazione deve essere comunque redatta nelle forme di cui al
comma 51, vale a dire per atto pubblico o per scrittura autenticata.
Del tutto analogamente a quanto prescritto in materia di scioglimento consensuale del vincolo, qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del
comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
Se devono, in conseguenza del recesso, essere trasferiti diritti reali immobiliari, resta in ogni caso ferma la competenza del notaio.
Ai sensi del
comma 61 dell'art.
1 in esame, nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52 (cioè provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmettere copia dell'atto al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli
5 e
7 del regolamento di cui al dpr 30 maggio 1989, n. 223 ai fini dell'opponibilità ai terzi), a
notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.