Il comodato
si estingue naturalmente con la restituzione della cosa da parte del comodante, intervenuta ai sensi dell'art.
1809 cod.civ., vale a dire alla
scadenza del termine stabilito, ovvero, in difetto di indicazioni,
quando il comodatario si è servito della cosa conformemente agli accordi oppure
quando sia stata fatta richiesta in questo senso dal comodante
ex art.
1810 cod.civ.
nota1.
Ulteriore causa di estinzione del contratto si verifica in conseguenza del
perimento della cosa.
L'eventualità è disciplinata dagli artt.
1805 e
1806 cod.civ.. L'esame della prima norma, che in sintesi prevede la responsabilità del comodatario per il perimento della cosa per caso fortuito al quale costui avrebbe potuto sottrarla sostituendola con la cosa propria ovvero anche per una causa a lui non imputabile quando la cosa sia stata impiegata per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, appartiene al tema delle obbligazioni poste in capo al comodatario.
Deve invece esser qui approfondito il modo di disporre dell'art.
1806 cod.civ., ai sensi del quale, se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile. Si tratta di una presunzione legale di una pattuizione di assunzione di rischio in capo al comodatario afferente al perimento della cosa quand'anche esso dipenda dal caso fortuito. In altri termini si reputa che, quando sia stata effettuata una stima del valore del bene, ciò indichi che quel valore debba comunque essere assicurato al comodante anche nell'ipotesi in cui, per una qualsiasi causa, anche non imputabile al comodatario, esso vada perso o distrutto
nota2 .
Per lo più si ritiene che questa presunzione sia vincibile dalla prova di una differente volontà delle parti, come è altresì possibile che queste abbiano in positivo convenzionalmente disciplinato di dare alla stima il senso di rendere possibile la surroga del valore rispetto alla restituzione del bene (c.d. comodato irregolare)
nota3 .
Da ultimo esamineremo separatamente il caso del
recesso di una delle parti.
Note
nota1
Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.734.
top1nota2
Scozzafava, Il comodato, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.632; Tamburrino, voce Comodato, in Enc.dir. vol.VII, 1960, p.1004; Carresi, Il comodato. Il mutuo, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1957, p.46.
top2nota3
Dammaco, Il contratto di comodato e la presunzione di acquisto e di cessione, in Consulenza, 1983, p.64.
top3 Bibliografia
- CARRESI, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, Riv.dir.civ., I, 1957
- DAMMACO, Il contratto di comodato e la presunzione di acquisto e di cessione, Consulenza, 1983
- MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
- SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
- TAMBURRINO, Comodato, Enc. dir., 1960