Cass. civile, sez. III del 2017 numero 3553 (10/02/2017)




La facoltà di chiedere la restituzione immediata dell'immobile in comodato, concessa al comodante e disciplinata dall'art. 1809, comma II, c.c. trova un limite nella natura della destinazione dell'immobile, oggetto del contratto, quando esso è adibito a casa familiare.

Pertanto, il proprietario dell’immobile dato in comodato al figlio per le esigenze della famiglia non ha diritto alla restituzione del bene da parte della ex compagna che ci vive con i bambini. Infatti, in assenza di una espressa scadenza dell’uso della casa il comodante può pretendere la restituzione solo in caso di un provato e urgente bisogno del bene.

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