Il contratto di somministrazione
può prevedere un termine finale. Si pensi al caso in cui esso sia stato stipulato
a tempo determinato , ovvero all'ipotesi in cui la determinazione sia stata effettuata indirettamente,
per relationem, con riferimento ad ulteriori elementi, quali una predeterminata quantità di merce da fornire (Cass.Civ., Sez. III
6864/83 ; Cass.Civ., Sez. III
4291/81 ). I contraenti, nell'ambito dell'autonomia negoziale loro accordata, possono inoltre prevedere ipotesi specifiche di recesso convenzionale (unilaterale o accordato ad entrambi, anche sulla scorta di differenti presupposti di fatto) ed anche pattuire che la cessazione del rapporto possa avvenire in difetto di preavviso
nota1 .
Risulta altresì prospettabile l'eventualità in cui
le parti non abbiano previsto alcun termine finale alla durata del contratto . In tale ipotesi si fa riferimento alla norma di cui all'art.
1569 cod.civ., la quale prescrive che, qualora la durata della somministrazione non è stabilita,
ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione.
La legge prevede, conformemente al principio relativo a tutti i rapporti di durata indeterminata, un caso di
recesso legale nota2 .
Colui che esercita il diritto di recedere non è tenuto in alcun modo a giustificare la propria scelta
nota3 .
Egli deve piuttosto preavvisare l'altra parte allo scopo di evitare il pregiudizio insito nell'interruzione ad nutum del rapporto, né risulta possibile surrogare il termine con la corresponsione di un'indennità (ciò che invece è possibile nel contratto di agenzia ex art.
1750 cod.civ. )
nota4. Non sono richieste forme particolari ai fini della dichiarazione di recesso, la quale può anche risultare per facta concludentia
nota5.
Come stabilire la congruità del termine di preavviso?
Si reputa che essa vada stabilita dal giudice, in base alle clausole contrattuali, agli usi, alla natura della somministrazione (Cass. Civ., Sez. III
1496/77 ). In difetto di specifiche pattuizioni, una volta esercitato il diritto di recesso, questo non potrà sortire efficacia sulle prestazioni eseguite o in corso di esecuzione, secondo la regola generale di cui al comma II dell'art.
1373 cod.civ.. Si rammenta che il III comma della stessa norma, analogamente applicabile
nota6 , stabilisce che, qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo produce effetto quando la prestazione viene eseguita.
Note
nota1
In questo senso Corrado, La somministrazione, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1963, p.176.
top1nota2
Secondo Cottino, Del contratto estimatorio e della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1970, p.200, la norma in esame sarebbe una applicazione del principio generale previsto dall'
art.1373 , II comma cod.civ..
top2nota3
Giannattasio, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione , in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1974, p.227.
top3nota4
Corrado, cit., p.179. Nella somministrazione il preavviso ha un'efficacia puramente obbligatoria, per cui la sua mancanza non incide sugli effetti del recesso, ma determina l'obbligo al risarcimento del danno cagionato all'altra parte: Peccenini, in Comm.cod.civ., dir.da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1080.
top4nota5
Sostiene questa interpretazione Giannattasio, cit., p.261.
top5 nota6
Secondo l'opinione prevalente: cfr.Cottino, cit., p.200.
top6Bibliografia
- CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963
- COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
- GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
- PECCENINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. Cendon, IV, 1999