Il recesso nel contratto di somministrazione



Il contratto di somministrazione può prevedere un termine finale. Si pensi al caso in cui esso sia stato stipulato a tempo determinato , ovvero all'ipotesi in cui la determinazione sia stata effettuata indirettamente, per relationem, con riferimento ad ulteriori elementi, quali una predeterminata quantità di merce da fornire (Cass.Civ., Sez. III 6864/83  ; Cass.Civ., Sez. III 4291/81   ). I contraenti, nell'ambito dell'autonomia negoziale loro accordata, possono inoltre prevedere ipotesi specifiche di recesso convenzionale (unilaterale o accordato ad entrambi, anche sulla scorta di differenti presupposti di fatto) ed anche pattuire che la cessazione del rapporto possa avvenire in difetto di preavvisonota1 .

Risulta altresì prospettabile l'eventualità in cui le parti non abbiano previsto alcun termine finale alla durata del contratto . In tale ipotesi si fa riferimento alla norma di cui all'art. 1569 cod.civ., la quale prescrive che, qualora la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione.

La legge prevede, conformemente al principio relativo a tutti i rapporti di durata indeterminata, un caso di recesso legale nota2 .

Colui che esercita il diritto di recedere non è tenuto in alcun modo a giustificare la propria scelta nota3 . Egli deve piuttosto preavvisare l'altra parte allo scopo di evitare il pregiudizio insito nell'interruzione ad nutum del rapporto, né risulta possibile surrogare il termine con la corresponsione di un'indennità (ciò che invece è possibile nel contratto di agenzia ex art. 1750 cod.civ. )nota4. Non sono richieste forme particolari ai fini della dichiarazione di recesso, la quale può anche risultare per facta concludentianota5.

Come stabilire la congruità del termine di preavviso?

Si reputa che essa vada stabilita dal giudice, in base alle clausole contrattuali, agli usi, alla natura della somministrazione (Cass. Civ., Sez. III 1496/77   ). In difetto di specifiche pattuizioni, una volta esercitato il diritto di recesso, questo non potrà sortire efficacia sulle prestazioni eseguite o in corso di esecuzione, secondo la regola generale di cui al comma II dell'art. 1373 cod.civ.. Si rammenta che il III comma della stessa norma, analogamente applicabilenota6 , stabilisce che, qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo produce effetto quando la prestazione viene eseguita.

Note

nota1

In questo senso Corrado, La somministrazione, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1963, p.176.
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nota2

Secondo Cottino, Del contratto estimatorio e della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1970, p.200, la norma in esame sarebbe una applicazione del principio generale previsto dall'art.1373 , II comma cod.civ..
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nota3

Giannattasio, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione , in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1974, p.227.
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nota4

Corrado, cit., p.179. Nella somministrazione il preavviso ha un'efficacia puramente obbligatoria, per cui la sua mancanza non incide sugli effetti del recesso, ma determina l'obbligo al risarcimento del danno cagionato all'altra parte: Peccenini, in Comm.cod.civ., dir.da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1080.
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nota5

Sostiene questa interpretazione Giannattasio, cit., p.261.
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nota6

Secondo l'opinione prevalente: cfr.Cottino, cit., p.200.
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Bibliografia

  • CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963
  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
  • PECCENINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. Cendon, IV, 1999

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