Assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale e comodato precario: restituzione ad nutum in favore del comodante. La questione viene rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15113 del 17 giugno 2013)

Deve essere rimessa alle Sezioni unite civili della Cassazione la questione dell’impossibilità di restituzione ad nutum al comodatario dell’immobile in comodato precario dopo l’assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario dei figli meritando di essere ripensato l’orientamento espresso al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13063 del 2004, secondo cui il diritto del proprietario non può essere esercitato sino a che duri la “funzionalizzazione” dell’immobile al suo scopo di abitazione domestica. Tale orientamento finisce per determinare la costituzione in capo all'assegnatario un diritto addirittura maggiormente garantito di quello vantato dall'originario titolare in base all'accordo contrattuale, tanto più a scapito di terzi (rispetto al rapporto di coniugio), quale appunto è il comodante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione è ben nota: in base all'orientamento già espresso da Cass SSUU 13063/2004 non è praticabile da parte del genitore proprietario di un appartamento già concesso in comodato al figlio, esercitare il diritto di recedere ad nutum nei confronti della nuora all'esito della separazione personale, ogniqualvolta l'immobile sia stato assegnato a costei quale casa familiare.
La terza sezione della Cassazione rimette alle SSUU l'eventuale ripensamento sulla questione, non senza rilevare come appaia contradditorio il riconoscimento nei confronti di un terzo (tale il comodante) di un diritto (quello di permanere nell'appartamento) in capo al coniuge assegnatario avente una consistenza maggiore rispetto a quello originariamente convenuto in forza del contratto di comodato.

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