Durata del contratto di agenzia, il diritto di recesso



L'art. 1750 cod.civ. (nel testo novellato in esito all'emanazione del d.lgs. 10 settembre 1991 n.303 ) prevede implicitamente che il contratto di agenzia possa essere a tempo indeterminato o determinato.

Il I comma della norma citata dispone infatti che, nel caso di persistenza del rapporto in esito al decorso del termine finale, continuando cioè il contratto di agenzia già stipulato a tempo determinato ad essere eseguito dalle parti, esso si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

In ogni ipotesi in cui il contratto di agenzia abbia una durata a tempo indeterminato (vale a dire sia quando ciò fosse stato pattuito fin dall'origine, sia quando abbia avuto luogo la trasformazione di cui al I comma dell'art. 1750 cod.civ. ), il II comma della norma in esame prevede, a favore di entrambe le parti, un diritto di recesso, previo preavviso "entro un termine stabilito" nota1.

Le previsioni negoziali relativamente alla durata di detto intervallo temporale vengono minuziosamente disciplinate nei commi successivi dell'art. 1750 cod.civ. : esso non può essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono inoltre concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente: in altre parole i termini di preavviso devono essere eguali per tutte le parti. E' stato pertanto deciso nel senso della nullità per frode alla legge della pattuizione con la quale sia stata stabilita, in aggiunta all'obbligo di pagare un'indennità per il mancato preavviso, la corresponsione di un'ulteriore somma a titolo di penale a carico soltanto dell'agente (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 24274/06 ) . Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

La sussistenza di una giusta causa rende legittimo il recesso pure in difetto di preavviso, sia da parte del preponente, sia da parte dell'agente, anche quando il contratto sia stato previsto a tempo determinato. Ciò ogniqualvolta si verifichino eventi che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, in forza dell'applicazione per analogia del disposto di cui all'art. 2119 cod.civ., dettato in tema di rapporto di lavoro subordinato (Cass. Civ. Sez. Lavoro 368/99 ). La necessità di una immediata, ancorchè sommaria, contestazione delle ragioni che giustificano una tale condotta deve ritenersi operante soltanto per il preponentenota2.

In ogni caso di cessazione del rapporto è stato deciso a livello comunitario (Corte Giustizia Comunità Europee, 09/11/2000 ) nel senso della spettanza a favore dell'agente dell'indennizzo di cui alla direttiva CEE n. 653/86 , salvo ovviamente quanto indicato dal II comma dell'art.1751 cod.civ. . Il diritto all'indennità perciò sussisterà nell'ipotesi di recesso esercitato dal preponente mentre, essendo l'agente a recedere, l'indennità spetterà a quest'ultimo soltanto quando il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o all'agente stesso (quali l'età, l'infermità, la malattia, a causa delle quali non può essere ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività). Ciò anche nel caso in cui le parti abbiano sottoposto il rapporto alla legge del Paese del preponente, la cui legislazione non prevedesse, a differenza di quella del Paese dell'agente, la corresponsione di alcuna provvidenza in favore di quest'ultimo.

Note

nota1

Secondo Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Milano, 1985, p.13 la norma è espressione del principio generale del nostro ordinamento, secondo il quale si attribuisce alle parti il potere di recedere unilateralmente dai contratti di durata privi di termine. Il preavviso costituisce solo un'obbligazione accessoria al potere di recesso. Il recesso in difetto di preventivo preavviso sarebbe comunque valido ed operante, pur sussistendo l'obbligo a carico del recedente di corrispondere un'indennità sostituiva del preavviso (Ghezzi, Il contratto di agenzia, in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.57).
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nota2

In questo senso anche Franceschelli, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1351, per il quale si tratterebbe di un terzo tipo di recesso, accanto a quello convenzionale eventualmente stabilito dalle parti e a quello legale esplicitamente prescritto dalla norma.
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Bibliografia

  • FRANCESCHELLI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999
  • GABRIELLI, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Milano, 1985
  • GHEZZI, Il contratto di agenzia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1970

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