Cass. Civ., sez. I, n. 3179/2007. Assegnazione della casa familiare concessa in comodato.

Quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica nè la natura nè il contenuto del titolo di godimento dell'immobile. Ciò comporta che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l'esclusione di uno dei coniugi dall'utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell'assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale. La conseguenza è che ove si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato (cosiddetto precario), il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda e che il diritto di recesso del proprietario è stato legittimamente esercitato.

Commento

L'opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario della prole a colui che abbia comodato il bene deve comunque fare i conti con la disciplina propria del contratto. Ne segue che, nell'ipotesi di c.d. "precario" il comodatario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del comodante, mentre quando il comodato è stato convenuto a tempo determinato, la restituzione sarà disciplinata dall'art.1809 cod.civ., con speciale riferimento al II comma della riferita disposizione.

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