Restituzione immediata del bene comodato alla coppia convivente: bisogno sopravvenuto urgente e imprevisto del comodante. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3553 del 10 febbraio 2017)

La facoltà di chiedere la restituzione immediata dell'immobile in comodato, concessa al comodante e disciplinata dall'art. 1809, comma II, c.c. trova un limite nella natura della destinazione dell'immobile, oggetto del contratto, quando esso è adibito a casa familiare.
Pertanto, il proprietario dell’immobile dato in comodato al figlio per le esigenze della famiglia non ha diritto alla restituzione del bene da parte della ex compagna che ci vive con i bambini. Infatti, in assenza di una espressa scadenza dell’uso della casa il comodante può pretendere la restituzione solo in caso di un provato e urgente bisogno del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso pratico è sempre lo stesso: i genitori concedono l'appartamento di loro proprietà in comodato alla giovane coppia (non coniugata). I conviventi litigano, alla madre viene affidata la prole. Quid juris circa la possibilità di ottenere la restituzione dell'immobile da parte dei comodanti? Una volta inquadrata la figura nell'ambito del comodato "per un tempo determinato" o per "un uso" specifico di cui all'art. 1809 cod.civ., la concreta destinazione "a casa familiare" preclude la possibilità che la restituzione venga richiesta se non per un urgente motivo sopravvenuto. Sul tema si veda, amplius, Cass.Civ. Sez.Unite, 13603/04; Cass. Civ., Sez. III, 15113/13; Cass. Civ. Sez. Unite 20448/2014.

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