La riforma del diritto societario entrata in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2004 ha introdotto una specifica disciplina in materia di patti parasociali.
Quanto all'
elemento cronologico, l'art.
2341 bis cod. civ. viene ad istituire un
limite massimo di durata di cinque anni, (mentre l'art.
123 t.u.f. prevede al riguardo un termine massimo di tre anni), stabilendo espressamente che entro tale arco di tempo debbano essere ricondotte le pattuizioni che avessero previsto una maggiore durata. I patti sono comunque rinnovabili alla scadenza. Si badi al modo di disporre dell'art.
223 unvicies disp. att. cod. civ. , ai sensi del quale il predetto limite del quinquennio si applica anche ai patti parasociali stipulati anteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto societario prevista per il primo gennaio 2004, sia pure a far tempo da quest'ultima data. Ne segue che il patto parasociale riguardante una società per azioni non quotata perfezionato il 15 gennaio 2000 per un ventennio comunque avrà termine il primo gennaio 2009. Il II comma dell'art.
2341 bis cod. civ. prescrive inoltre che, ogniqualvolta il patto non preveda limiti di durata, vale dire sia stato convenuto
a tempo indeterminato, ciascun contraente abbia il diritto di recedere, previo preavviso di sei mesi. Il disposto è del tutto analogo a quello di cui al II comma dell'art.
122 t.u.f..
L'articolo in considerazione si chiude con un'esclusione: la disciplina da esso prevista non è applicabile ai "patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti dell'accordo".