Recesso (fidejussione)



Non esiste una espressa disposizione che ammette il recesso di colui che ha rilasciato fidejussione . Tuttavia si deve ritenere che, stante la natura accessoria di essa, quando vale a garantire un'obbligazione senza determinazione di durata, il garante abbia la possibilità di recedere secondo la regola generale di cui all'art. 1373 cod.civ. nota1.

Il problema è quello dell'operatività del recesso nei confronti del creditore nonché l'individuazione degli effetti che sortisce la dichiarazione di recesso posta in essere dal fidejussore. A tal proposito si è deciso nel senso della natura recettizia del recesso (che sarebbe operante dal momento in cui pervenisse a conoscenza del creditore cui è destinato) e dell'effettonota2 limitativo della garanzia al saldo passivo alla data in cui interviene (Cass. Civ. Sez. III 7512/98    ; Cass. Civ. Sez. I 6473/98   ).

Note

nota1

Ritiene perfettamente compatibile il diritto di recesso del garante rispetto al vincolo fidejussorio, Sesta, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1749. Non mancano opinioni contrarie. Secondo parte della dottrina, il fideiussore non potrebbe recedere, in quanto il recesso non potrebbe avere effetto per le prestazioni in corso di esecuzione ex art.1373 cod.civ. e la prestazione oggetto del contratto di garanzia deve considerarsi in corso di esecuzione: cfr. Molle, In tema di recesso del fideiussore, in Banca, borsa e titoli di credito, 1974, II, p.158. A queste considerazioni si può facilmente replicare nel senso che esse contrastano con la regola generale per la quale è sempre ammissibile il recesso in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato.
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nota2

In conformità al costante insegnamento della dottrina che riconosce nella recettizietà un elemento necessario e costante di ogni tipo di recesso, stante l'operatività del medesimo in relazione ad un rapporto giuridico già instaurato con altri soggetti: cfr.Gabrielli-Padovini, voce Recesso, in Enc.dir., vol.XXXIX, 1988, p.42.
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Bibliografia

  • GABRIELLI-PADOVINI, Recesso, Enc.dir., XXXIX, 1988
  • MOLLE, In tema di recesso del fidejussore, Banca, borsa e titoli di credito, II, 1974
  • SESTA, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

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