Cass. Civ., Sez. Unite, n. 13603/2004. Comodato precario di casa familiare.

Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari, e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario, idoneo a conferire l'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto,anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, Cc, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.

Commento

La rilevanza della portata della pronunzia si sostanzia nell'aver stabilito l'impossibilità per il comodante di esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto ad nutum. In altri termini, la peculiare finalità del comodato, inteso a sovvenire alle esigenze familiari renderebbe non praticabile una restituzione ad libitum del bene comodato, possibile nell'ipotesi del sopravvenuto bisogno ex II comma art.1809 cod.civ..

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