La trasformazione delle associazioni in società di capitali



Ai sensi del III comma dell'art. 2500 octies cod. civ. , introdotto in esito alla novella del 2003, la trasformazione di associazioni in società di capitali (peraltro possibile solo se si tratta di associazioni riconosciute), può essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato, vale a dire con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (cfr. l'art. 21 cod. civ.).

La possibilità di procedere a trasformazione può comunque essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge.

La trasformazione non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.

Tale divieto (assimilabile a quello imposto in tema di società cooperative) risponde all'esigenza di evitare che con la trasformazione in società lucrativa vengano distolte risorse destinate al perseguimento di scopi di solidarietà sociale.

Per le associazioni costituite prima del 1 gennaio 2004, l'art. 223 octies delle disposizioni transitorie
prevede che la loro trasformazione sia ammessa quando non comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi. Allorché i suddetti fondi o valori siano stati creati a seguito di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è ammessa qualora siano previamente versate le relative imposte.

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti
uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

Prassi collegate

  • Risoluzione n. 63/E, Trasformazione di una associazione riconosciuta in fondazione. Imposta di Registro e IRES
  • Quesito n. 135-2015/I, Trasformazione in srl di coop a mutualità non prevalente che non ha avuto aiuti di stato né agevolazioni fiscali
  • Quesito n. 771-2013/I, Limiti alla trasformazione di associazioni
  • Quesito n. 350-2015/I, Fusione tra associazioni riconosciute e applicabilità degli artt. 2503 e 2505-quater, cc
  • Quesito n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro
  • Quesito n. 41-2015/I, Trasformazione di associazione culturale senza scopo di lucro in start up innovativa
  • Quesito n. 137-2014/I, Società sportiva dilettantistica in forma di srl e previsione statutaria del voto per teste
  • Quesito n. 240-2013/I, Organo contabile nelle associazioni sportive dilettantistiche
  • Studio n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit
  • Quesito n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali)
  • Quesito n. 41-2006/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna
  • Quesito n. 5808/I, Trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica a srl

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