Devoluzione del patrimonio in seguito all'estinzione dell'associazione riconosciuta



Gli artt. 30 , 31 e 32 cod.civ. prevedono regole per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'ente (dunque l'attribuzione dei beni ad altri soggetti) secondo le modalità fissate dall'atto costitutivo ovvero dalla legge.
Qualora non vi siano disposizioni statutarie, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento. Quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa (art. 31 cod.civ.) nota1.
Viene previsto il caso in cui residuino debiti non soddisfatti anche chiusa la fase della liquidazione: dispone il numero 3 dell'art. 31 cod.civ. che i creditori che, durante la liquidazione, non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

L'art. 32 cod.civ. dispone un singolare meccanismo di assegnazione dei beni che fossero stati attribuiti a titolo di liberalità con una destinazione di scopo differente rispetto a quello che è proprio dell'ente. In caso di trasformazione o di scioglimento di quest'ultimo l'autorità governativa provvede alla devoluzione di tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Le prescrizioni esaminate si riferiscono (oltre che alle fondazioni) alle sole associazioni riconosciute, con l'esclusione di quelle prive di riconoscimento.
A differenza di quanto è dato modo di osservare per le società di persone (art. 2272 cod.civ.), il venir meno della pluralità degli associati non determina l'estinzione dell'associazione nota2. E' dubbia in questo caso la sorte dei beni di compendio della associazione. Secondo un'opinione il patrimonio residuo si concentrerebbe nel patrimonio personale dell'associato superstite.

Nell’ipotesi in cui l’associazione rivesta la qualità di Ets (Ente del terzo settore), la devoluzione del patrimonio in esito allo scioglimento dovrà seguire le regole di cui all’art.9 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Note

nota1

Dibattuto in dottina è il problema circa la possibilità di distribuzione del patrimonio residuo tra gli associati. A favore di tale evenienza, tra gli altri, Auricchio, Associazioni riconosciute, in Enc. dir., p.915; Volpe Putzolu, La tutela dell'associato in un sistema pluralistico, Milano, 1977, p.257. Contra Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.625, in quanto si tratterebbe di un'azione incompatibile con la natura ideale e non economica degli scopi dell'associazione.
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nota2

La dottrina infatti, in base al disposto dell'art. 27 cod. civ., indica come causa di estinzione dell'associazione il venir meno di tutti gli associati. Cfr. Galgano, op.cit., p. 625; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli- Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.234. Alcuni autori peraltro ritengono che la stessa mancanza di pluralità degli associati sia causa di estinzione se non venga ricostituita. Sul punto si vedano Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.332; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.47.
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Bibliografia

  • AURICCHIO, Associazioni (in gen.), Enc. Dir., III, 1958
  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • VOLPE PUTZOLU, La tutela dell’associato in un sistema pluralistico, Milano, 1977

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