La dottrina
nota1 ha individuato casi in cui il formalismo prescritto dalla legge non si riferisce alla validità dell'atto compiuto, ovvero alla prova del medesimo, essendo prevista ad altri fini.
Vediamo le singole ipotesi:
- Secondo un'opinione, nel caso di cui all'art. 14 cod.civ., la forma solenne per la costituzione di associazioni e fondazioni è prevista per ottenerne il riconoscimento quali persone giuridiche nota2 ;
- art. 1524 cod.civ.: per l'opponibilità del patto di riservato dominio ai creditori dell'acquirente nota3 ;
- art. 2787 cod.civ. : per il conseguimento della prelazione nell'ambito del pegno che garantisce credito di importo superiore ad euro 2,58 nota4; la conseguenza del mancato rispetto della forma (essendo tuttavia desumibile l'indicazione del credito anche in via indiretta: cfr. Cass. Civ. Sez.I, 20699/07; cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 3555/2014 in tema di irrilevanza, ai fini della forma, della mancata menzione del rapporto di conto corrente sul quale i risultati dell'anticipazione di credito garantita da pegno erano destinati a confluire) dovrebbe esser quello dell'inopponibilità dell'atto ai terzi creditori o aventi causa dalla società;
- l'art.2470 cod.civ. prevede che la cessione delle quote di s.r.l. abbia luogo quantomeno con atto autenticato nelle sottoscrizioni. Il formalismo è funzionale al deposito dello stesso entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (ma non scandisce l'effetto traslativo: cfr Cass. Civ., Sez. I, 25626/2017). Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto presso il Registro delle imprese (e non più a far tempo dall'iscrizione nel libro dei soci, abolito dall'art.16 della L. 28 gennaio 2009, n.2). Nel tempo precedente la riforma del diritto societario l'art.2479 cod.civ. prevedeva, quasi analogamente, che la cessione delle quote dovesse essere effettuata per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata e depositato presso il registro imprese. Ciò allo scopo di consentirne l'iscrizione nel libro dei soci. Il mancato rispetto delle dette formalità produceva l'impossibilità dell'effettuazione dell'annotazione nel libro dei soci nota5. In esito all'entrata in vigore della riforma non è stato più riprodotto l'art. 2490 bis cod.civ.. La norma conteneva la previsione in base alla quale i contratti tra socio unico e società a r.l. dovevano essere trascritti nel libro adunanze e deliberazioni, ovvero risultare da atto scritto. La conseguenza del mancato rispetto della forma sarebbe consistita nell'inopponibilità.
- Il contratto di “rete di imprese” (art. 4 della Legge 9 aprile 2009, n. 33 come novellata dall’art.42 della legge 30 luglio 2010 n.122) deve, ai fini di potersi dare corso agli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, (cioè l'iscrizione presso il Registro delle imprese), essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Note
nota1
Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma, 1946, p.311 e Genovese, Le forme integrative e le società irregolari, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948, p.119. La questione viene più ampiamente affrontata in sede di disamina del problema specifico della forma dell'atto costitutivo dell'associazione.
top1nota2
Ritiene che la forma in questo caso sia prescritta solo a fini pubblicitari Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1967, p.141.
top2 nota3
Ravvisa una forma ad regularitatem Liserre, voce Forma degli atti, in Enc.giur.Treccani, p.2.
top3nota4
Giorgianni, voce Forma degli atti, in Enc.dir., p.999.
top4 nota5
Così anche Stolfi, Appunti sull'art.2479 cod.civ., in Giust.it., 1973, I, 1, p.539.
top5Bibliografia
- CARNELUTTI, Teoria generale del diritto , Roma, 1946
- GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, Bologna-Roma, Comm. Scialoja e Branca, 1967
- GENOVESE, Le forme integrative e le società irregolari, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948
- GIORGIANNI, Forma degli atti, Enc. dir.
- LISERRE, Forma degli atti, Roma, Enc.giur.Treccani, XIV, 1988
- STOLFI, Appunti sull'art. 2479 cod.civ., Giust.civ., I,1, 1973
Prassi collegate
- Quesito n. 366-2015/I, Cessione della nuda proprietà della quota di s.r.l. ad un unico soggetto e comunicazione ex art. 2470 cc
- Quesito n. 241-2012/I, Deposito presso il notaio italiano di atto di cessione di partecipazione di srl italiana redatto in Svizzera