Le operazioni straordinarie ex art. 42 bis cod.civ. relative ad associazioni (riconosciute e non) e fondazioni





La novella in tema di "terzo settore" ha introdotto nel codice civile una nuova norma: l'art. 42 bis cod. civ.. Ai sensi di essa, a meno che tale esito non venga escluso in maniera espressa dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni (siano esse riconosciute o non riconosciute) e le fondazioni possono porre in essere ogni tipo di operazione straordinaria (fusione, scissione, trasformazione). Ciò quando il risultato di tale operazione sia quello di rimanere nell'ambito degli enti predetti. Così, ad esempio, sarà possibile scindere un'associazione non riconosciuta dando vita ad un nuovo ente quale un'associazione riconosciuta, oppure fondere tra loro una associazione (riconosciuta o meno).

Ai sensi del II comma della predetta disposizione, la trasformazione produce gli effetti di cui all'art. 2498 cod. civ.. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui al II comma dell'art. 2500 sexies cod. civ.. Si applicano inoltre gli artt. 2499, 2500, 2500 bis, 2500 ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 novies cod. civ., in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle Sezioni II e III del Capo X, Titolo V, Libro V cod. civ. (artt. da 2501 a 2506-quarter), in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il Libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese, sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La norma si applica dunque ad enti qualificabili come "no profit" che in base al testo unico del Terzo settore assumeranno la veste di ETS nonchè ad enti no profit che non abbiano ancora assunto o che non intendano assumere tale veste. Va poi osservato come l’art. 42-bis possieda un ambito operativo limitato alle sole operazioni di trasformazione, fusione e scissione che spieghino i propri effetti all’interno degli schemi causali propri dei soggetti connotati da finalità non lucrative. Qualora l'operazione straordinaria avesse quale punto d'arrivo la creazione (ovvero la fusione con) un'entità avente scopo lucrativo (una società) entrerebbe in gioco la disciplina generale di cui agli artt. 2500 septies e 2500 octies cod. civ..
Per le operazioni straordinarie in cui siano coinvolte imprese sociali si fa rinvio alla disciplina peculiare.
Quanto infine all'aspetto pubblicitario, per gli enti che non abbiano la veste di ETS, le relative formalità dovranno essere effettuate presso il registro delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000, mentre per gli ETS si farà ricorso al RUNT (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) ad oggi ancora non operativo.

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