Codice Civile art. 1537


SEZIONE III Della vendita di cose immobili (VENDITA A MISURA)
1. Quando un determinato immobile è venduto con l' indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell' immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.
2. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l' eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

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