La dichiarazione di rilascio dei beni ereditari



La dichiarazione di rilascio dei beni ereditari di cui all'art.507 cod.civ. costituisce un atto unilaterale avente natura negoziale nota1. Con esso infatti l'erede beneficiato (o gli eredi beneficiati, permanendo la dichiarazione unilaterale quand'anche fosse stata posta in essere da una pluralità di soggetti) esprime la volontà di abbandonare i beni di compendio dell'asse a favore dei creditori e dei legatari, indipendentemente dal consenso dei medesimi nota2. A dire il vero gli effetti della dichiarazione sono disciplinati dalla legge, senza che vi sia particolare spazio per una speciale direzione dell'intento del dichiarante. Al proposito l'art.507 cod.civ. subordina la produzione della peculiare efficacia del rilascio, consistente nell'inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni ereditari posti in essere successivamente alla trascrizione della dichiarazione, all'osservanza di specifici oneri formali e pubblicitari della dichiarazione di rilascio.

Si tratta inoltre di un atto avente carattere recettizio, poichè deve essere portato a conoscenza dei creditori e dei legatari interessati nei modi di legge, vale a dire con missiva raccomandata ai sensi dell'art.498 cod.civ. nota3. Creditori e legatari si trovano, relativamente alla situazione che si determina in esito all'intrapresa della procedura di rilascio, in una situazione di soggezione. Non potrebbero cioè opporsi agli effetti dell'abbandono da parte dell'erede.

La dichiarazione di rilascio costituisce inoltre atto di straordinaria amministrazione nota4.

Note

nota1

Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535) , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.354.
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nota2

La dichiarazione di rilascio si differenzia in questo senso dalla cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 cod.civ., la cui struttura contrattuale è essenzialmente plurisoggettiva. Ci si domanda se, in caso di pluralità di eredi beneficiati, il rilascio sia ammissibile soltanto da parte di uno o più, ma non da tutti. Prevale la risposta affermativa: quel che importa è che il rilascio abbia ad oggetto l'intera quota, che cioè comprenda tutti i beni facenti parte del compendio ereditario. Cfr. Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.495.
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nota3

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.364.
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nota4

Grosso-Burdese, op.cit., p.498: l'erede infatti, pur mantenendo la titolarità dei beni ereditari, si spoglia del possesso e permette ad altri soggetti di effettuare la liquidazione.
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Bibliografia

  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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