Codice Civile art. 498


LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA' IN CASO DI OPPOSIZIONE

1. Qualora entro il termine indicato nell' articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l' erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell' eredità nell' interesse di tutti i creditori e legatari.
2. A tale fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell' opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell' aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
3. L' invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

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